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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1988, n. 3

NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 gennaio 1988

Art. 4
Compiti degli addetti ai servizi di polizia locale
1. Gli addetti ai servizi di polizia lcoale, entro gli ambiti territoriali degli enti di appartenenza, provvedono a:
a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria, la vigilanza ittico - venatoria;
b) svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliare di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 Sito esterno, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d' intesa con le autorità competenti, nonchè in caso di privati infortuni;
d) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti richiesti dalle competenti autorità;
e) prestare servizi d' ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali degli enti di appartenenza;
f) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge e nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato e della protezione civile.

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