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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1988, n. 3

NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 gennaio 1988

Titolo I
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
Art. 1
Funzioni di polizia locale
1. I Comuni, le Province e gli altri Enti locali esercitano le funzioni di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e ogni altra attività di polizia, nelle materie di propria competenza nonchè in quelle ad essi delegate.
Art. 2
Gestione associata
1. La Regione promuove e incentiva le iniziative degli Enti locali volte a esercitae in forma associata le funzioni di polizia secondo esigenze di economicità e di efficienza, negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dagli enti interessati. In tali ambiti possono essere istituiti consorzi, o altre forme associative consentite dalla legge, per la gestione comune del servizio di polizia.
2. A tale fine concorre al finanziamento di appositi piani per l'acquisto di attrezzature per l'esercizio comune dell' attività di polizia. La Giunta regionale, previo parere del Comitato previsto all'art. 13, provvede annualmente, nel limite dello stanziamento di bilancio, sentita la competente Commissione consiliare, al riparto dei contributi per gli enti interessati che abbiano presentato il piano di acquisto entro il 30 giugno di ogni anno.
Art. 3
Collaborazione fra Enti locali
1. La Regione incentiva, secondo le modalità previste dal secondo comma dell'art. 2, intese tra gli Enti locali volte a perseguire la collaborazione per gestire servizi a carattere ricorrente, stagionale o occasionale relativi alle funzioni di polizia locale sul territorio.
2. A tal fine può essere prevista la messa in opera comune di strutture organizzative, di mezzi e strumenti operativi su tutto il territorio interessato nonchè l'impiego del personale relativo, nel rispetto delle disposizioni contenute negli accordi previsti dalla legge quadro sul pubblico impiego in materia di mobilità del personale.
Art. 4
Compiti degli addetti ai servizi di polizia locale
1. Gli addetti ai servizi di polizia lcoale, entro gli ambiti territoriali degli enti di appartenenza, provvedono a:
a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria, la vigilanza ittico - venatoria;
b) svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliare di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 Sito esterno, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d' intesa con le autorità competenti, nonchè in caso di privati infortuni;
d) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti richiesti dalle competenti autorità;
e) prestare servizi d' ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali degli enti di appartenenza;
f) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge e nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato e della protezione civile.
Art. 5
Svolgimento dell'attività sul territorio
1. Le attività di polizia si svolgono, di norma, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, o di quello presso cui il personale sia stato distaccato o comandato.
2. Sono ammessi distacchi o comandi degli addetti, previa apposita intesa fra gli enti interessati, con la quale è altresì disciplinata la dipendenza funzionale e il potere disciplinare. Di essi sarà data comunicazione al Prefetto, quando riguardino personale avente qualità di agente di pubblica sicurezza.
3. Sono consentite le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza.
4. Le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.
5. Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse, nel rispetto degli accordi sulla mobilità richiamati all'art. 3, sulla base di appositi piani concordati tra le Amministrazioni interessate. Delle missioni va data preventiva comunicazione al Prefetto.

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