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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1988, n. 3

NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 gennaio 1988

Titolo II
ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Art. 6
Dipendenza dei servizi di polizia municipale
1. La polizia municipale è alle dipendenze del Sindaco o dell'assessore da lui delegato, che vi sovraintende impartendo le direttive e vigilando sullo svolgimento del servizio.
2. Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia locale, il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio, fissandone i contenuti essenziali. Gli enti o le strutture comuni per la gestione dei servizi di polizia municipale in forma associata, assolvono i compiti di carattere tecnico - organizzativo, strumentali rispetto ad esigenze di efficienza e di economicità del servizio. Il responsabile del servizi di polizia gestito in forma comune ha il compito di coordinare l'impiego tecnico - operativo degli addetti, sulla base delle richieste e delle esigenze delle amministrazioni associate; egli è altresì responsabile della disciplina e dell' addestramento del personale.
3. Gli addetti ai servizi di polizia municipale esercitati in forma associata sono in ogni caso sottoposti all'autorità del Sindaco del comune nel cui territorio si trovano ad operare.
4. L'avvalimento degli addetti al servizio di polizia municipale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza o del - l'autorità giudiziaria, richiesto a norma degli artt. 3 e 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 Sito esterno per lo svolgimento delle attività indicate alle lettere b) e f) dell'art. 4, è disposto nel rispetto delle intese con l'autorità comunale e previa messa a disposizione degli addetti da parte dell'autorità medesima. La predetta collaborazione è prestata per specifiche operazioni rientranti fra le attribuzioni proprie del Comune e su motivata richiesta delle competenti autorità.
Art. 7
Segni distintivi
1. L'uniforme degli addetti alla polizia municipale è stabilita, nel modello e nel colore previsto per ciascun capo, dall'allegato A della presente legge.
2. I distintivi da porre sulle uniformi degli addetti alla polizia municipale recano lo stemma e la denominazione dell'ente di appartenenza nonchè il numero personale di matricola. Essi sono conformi ai modelli previsti dall'allegato B della presente legge.
3. I simboli distintivi del grado, attribuito a ciascun addetto alla polizia municipale, in relazione alle funzioni attribuite, sono stabiliti dall'allegato C della presente legge.
Art. 8
Caratteristiche dei mezzi
1. Ai mezzi di trasporto in dotazione agli addetti alla polizia municipale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nell'allegato D della presente legge.
Art. 9
Norme generali per l'istituzione del servizio di polizia municipale
1. La polizia municipale provvede all'espletamento delle funzioni indicate all'art. 4.
2. In ogni Comune il servizio di polizia municipale deve essere svolto con modalità che ne consentano la fruizione per tutti i giorni dell'anno. A tale fine i Comuni possono adottare idonee forme di intesa o di collaborazione.
3. I Comuni singoli o associati nei quali gli adempimenti di polizia municipale sono espletati da almeno sette operatori, possono procedere all'istituzione del corpo di polizia municipale.
4. La dotazione organica dei corpi di polizia municipale prevede, di norma, almeno un addetto per ogni 1.000 abitanti.
5. Nei Comuni di classe I/ A, I/ B e II, la dotazione organica del corpo non può essere inferiore ad un addetto per ogni 1.000 abitanti.
Art. 10
Regolamento comunale
1. La dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali, lo stato giuridico, l'attività e le funzioni del personale di polizia municipale, sono disciplinati dal regolamento comunale sulla base delle disposizioni previste dagli artt. 4 e 5 e dei seguenti criteri:
a) salve diverse previsioni degli accordi stipulati a norma della Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno, l'ordinamento del corpo di polizia municipale si articola, per i Comuni di classe I/ A, I/ B, II e III, indicate nella tabella A della Legge 8 giugno 1962, n. 604 Sito esterno e successive modificazioni, in responsabile del corpo (comandante), addetti al coordinamento e controllo, operatori (vigili); per Comuni di classe IV, si può prevedere l'articolazione in addetto al coordinamento e controllo (comandante), operatori (vigili);
b) l'organizzazione e la dotazione organica devono essere conformi alle norme generali di cui all'art. 9 e sono determinate, previo confronto con le Organizzazioni sindacali dei dipendenti, sulla base di criteri che tengano conto del numero della popolazione residente e temporanea, della dimensione, morfologia e caratteri urbanistici del territorio, delle fasce orarie di necessaria operatività del servizio, degli indici di violazione delle norme, nonchè di ogni altro rilevante criterio di carattere istituzionale, socio - economico, di efficienza e funzionalità;
c) ad ogni corpo di polizia municipale è preposto un comandante;
d) il comandante del corpo di polizia municipale è responsabile, verso il Sindaco, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico - operativo degli addetti;
e) gli addetti alla polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

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