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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1988, n. 3

NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 gennaio 1988

Titolo III
FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
Art. 11
Norme per l'accesso
1. L'assunzione del personale di polizia locale avviene esclusivamente per concorso.
2. Per l'ammissione ai concorsi per i posti di comandante del servizio di polizia municipale è richiesto il diploma di laurea, fatte salve diverse disposizioni regolanti l'accesso alle qualifiche funzionali contenute negli accordi previsti dalla legge quadro sul pubblico impiego.
3. La Regione promuove, in accordo con gli Enti locali interessati e previo confronto con le Organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione provinciale delle inziative corsuali di formazione professionale, corsi di formazione al lavoro finalizzati al reclutamento del personale di polizia locale.
4. Il numero degli allievi e dei corsi sarà programmato in maniera da garantire il fabbisogno delle Amministrazioni interessate.
5. Le modaltià di ammissione ai corsi, la loro durata e tipologia - in rapporto all'ambito di attività e ai pofili professionali richiesti - nonchè i criteri di preselezione e valutazione finale, saranno definiti con deliberazione del Consiglio regionale.
6. Nei regolamenti, gli Enti locali potranno prevedere che l'intervenuta partecipazione con profitto ai corsi regionali di formazione al lavoro, costituisce titolo valutabile nei concorsi da bandirsi per il reclutamento del personale di polizia.
Art. 12
Formazione professionale
1. La Regione, nell'ambito delle competenze previste dalla L. R. 24 luglio 1979, n. 19:
a) istituisce e coordina strutture anche permanenti per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale della polizia locale, anche nel quadro di un progetto generale di formazione dei dirigenti e degli addetti alle amministrazioni locali;
b) attua interventi sperimentali per la messa a punto delle tipologie formative corrispondenti ai profili professionali degli addetti alla polizia locale;
c) concede contributi per la realizzazione dei corsi di formazione professionale di primo inserimento, di aggiornamento e di riqualificazione rivolte agli addetti alla polizia locale.
2. Le iniziative di cui al punto c) verranno programmate dalle Amministrazioni provinciali nell'ambito dei loro piani formativi annuali, d' intesa con gli Enti locali interessati e previo confronto con le Organizzazioni sindacali.
3. I regolamenti degli Enti locali possono prevedere che la intervenuta partecipazione con profitto ai corsi professionali di formazione e di aggiornamento promossi e riconosciuti dalla Regione, costituiscono titolo valutabile ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali del personale di polizia locale. Sono comunque fatte salve le eventuali diverse disposizioni regolanti l'accesso a particolari qualifiche funzionali contenute negli accordi previsti dalla legge quadro sul pubblico impiego.

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