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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1988, n. 3

NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 gennaio 1988

Titolo IV
FUNZIONI DI STUDIO IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE
Art. 13
Comitato tecnico regionale
1. E' istituito il Comitato tecnico regionale in materia di polizia locale.
2. Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale, svolge le sue funzioni fino al suo rinnovo, ed è composto: dall' assessore regionale competente per materia o da un suo delegato che lo presiede; da un esperto in materia di polizia locale designato dalla Giunta: da tre rappresentanti, designati rispettivamente dalle Sezione regionali dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM; da tre esperti tra quelli designati dalle Organizzaizoni sindacali dei dipendenti degli Enti locali; e da due esperti fra quelli designati rispettivamente dalle Associazioni dei comandanti e dei vigili urbani aventi sede nella regionale.
3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale il quale, in caso di omessa designazione di alcuni dei membri, assegna un termine non superiore a trenta giorni per provvedervi. Qualora l'omissione si protragga, provvede ugualmente alla nomina dei soggetti già designati. In tal caso il Comitato risulta composto, a tutti gli effetti, da un numero di componenti corrispondente a quello dei membri nominati.
4. Ai componenti del Comitato spettano i gettoni di presenza e le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni di legge regionale per il funzionamento degli organi collegiali.
Art. 14
Compiti del Comitato
1. Il Comitato tecnico regionale ha funzioni di studio, informazione e consulenza tecnica e giuridica in materia di polizia locale.
2. In particolare, esso formula alla Giunta regionale proposte relative:
a) alle caratteristiche dei servizi di polizia con riferimento ai criteri di cui all'art. 10;
b) alle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi del personale addetto ai servizi di polizia locale;
c) alle caratteristiche e alla dotazione dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e ai servizi di polizia locale: a tale fine esprime pareri sulle richieste di contributi previste dagli artt. 2 e 3;
d) ai corsi di formazione professionale con particoalre riferimento alle materie di insegnamento che dovranno essere omogenei quanto ai contenuti tecnico - culturali;
e) a eventuali comunicati e note esplicative, nelle materie di cui alle lettere del presente comma, ai corpi ed ai servizi di polizia locale.
3. Una struttura organizzativa regionale alle dipendenze funzionali della Giunta, svolge i compiti di supporto tenico e amministrativo all'attività del Comitato.

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