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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1988, n. 7

CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PER IL MANTENIMENTO DELLE ISOLE AMMINISTRATIVE DI SAN PELLEGRINO IN ALPE, PIEVE CORENA E VALLE INFERIORE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 23 dell' 11 marzo 1988

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Emilia - Romagna, in considerazione delle particolari condizioni delle isole amministrative di San Pellegrino in Alpe di Frassinoro (Modena), Pieve Corena di Verucchio (Forlì) e Valle Inferiore di Cortebrugnatella (Piacenza), rispettivamente site in territorio toscano, marchigiano e lombardo, riconosce ai rispettivi Comuni di appartenenza un contributo annuale per far fronte alle spese relative al mantenimento della viabilità ed agli interventi sociali.
Art. 2
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, a partire dall' esercizio 1988, con l'istituzione di apposito capitolo, nella parte spesa del bilancio regionale, che è dotato dei finanziamenti necessari mediante specifiche autorizzazioni di spesa che verranno di volta in colta disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, adottata in coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione generale del bilancio, ai sensi dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 7 marzo 1988

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