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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 7 aprile 1988

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Espandere area tit2 Titolo II - PARCHI REGIONALI
Espandere area tit3 Titolo III - RISERVE NATURALI E AREE DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO
Espandere area tit4 Titolo IV - DISPOSIZIONI COMUNI A PARCHI REGIONALI E RISERVE NATURALI
Espandere area tit5 Titolo V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Espandere area tit6 Titolo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. In attuazione dei principi costituzionali e statutari e nell'ambito di una politica diretta alla razionale gestione delle risorse ambientali e territoriali la Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 83 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e successive leggi di attuazione, con la presente legge detta norme per la istituzione e la gestione di parchi regionali, riserve naturali e aree di riequilibrio ecologico al fine di garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione e la riqualificazione dell'ambiente, del territorio e del paesaggio per scopi culturali, scientifici, didattici ed economico - sociali.
2. L'istituzione dei parchi regionali avviene per le seguenti finalità:
a) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di uno o più ecosistemi, di siti e di paesaggi naturali;
b) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di specie e di associazioni vegetali, di comunità biologiche, dei loro habitat, particolarmente se rari o in via di estinzione;
c) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di biotopi, di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche di rilevante interesse storico, scientifico, culturale, didattico, paesaggistico;
d) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di habitat e di luoghi di sosta per la fauna selvatica particolarmente sui grandi percorsi migratori della stessa;
e) realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo alla evoluzione della natura, della vita e dell'attività dell'uomo nel loro sviluppo storico;
f) qualificazione e promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale anche al fine di un migliore rapporto uomo - ambiente;
g) recupero di aree marginali nonchè ricostituzione e difesa degli equilibri ecologici;
h) valorizzazione del rapporto uomo - natura, anche mediante l'incentivazione di attività culturali, educative, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale.
3. Al fine di realizzare parchi interregionali, laddove lo richiedano esigenze di assetto e di gestione unitari dei territori interessati, la Regione Emilia - Romagna promuoverà apposite intese con le Regioni contermini. Di ciò la Giunta della Regione Emilia - Romagna è tenuta ad informare la Commissione consiliare competente.
Art. 2
Definizione di parchi regionali, di riserve naturali e di aree di riequilibrio ecologico
1. I parchi regionali sono costituiti da sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico - culturali e paesaggistici di particolare interesse nelle loro caratteristiche complessive, sono organizzati in modo unitario avendo riguardo alle esigenze di conservazione, ripristino e miglioramento dell'ambiente naturale e delle sue risorse nonchè allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili.
2. Le riserve naturali sono territori di limitata estensione che, per la salvaguardia dei valori naturalistici, scientifici, culturali e storici, sono organizzati in modo da conservare l'ambiente nella sua integrità.
3. Sono aree di riequilibrio ecologico le aree naturali od in corso di naturalizzazione, di limitata estensione, inserite in ambiti territoriali caratterizzati da intense attività antropiche che, per la funzione di ambienti di vita e rifugio per specie vegetali ed animali, sono organizzate in modo da garantirne la conservazione, il restauro, la ricostituzione.
Titolo II
PARCHI REGIONALI
Capo I
Istituzione di parchi
Art. 3
Parchi regionali istituiti
1. In attuazione delle finalità di cui al Titolo I sono istituiti con la presente legge i parchi regionali indicati nell'Allegato n. 1.
2. Nell'Allegato n. 2, costituito da otto tavole in scala 1: 25.000, sono individuate per ciascun parco la perimetrazione provvisoria, comprensiva della zona di preparco, e le norme di salvaguardia articolate per zone omogenee da applicare fra quelle definite dall'art. 5. Tali norme hanno validità fino alla adozione del piano territoriale dei parchi e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
Piano territoriale regionale
1. Il piano territoriale regionale, di cui agli artt. 23 e seguenti della LR 27 febbraio 1984, n. 6, o suo stralcio ed in particolare il piano paesistico regionale adottato in adempimento a quanto previsto dall'art. 1 bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431 Sito esterno:
a) precisa ulteriormente le scelte e gli indirizzi programmatici al fine di perseguire le finalità di cui al Titolo I;
b) individua altre aree da destinarsi a parchi regionali ed a riserve naturali, mediante adeguata rappresentazione cartografica.
2. In ordine alle aree di cui alla lettera b) del primo comma il piano territoriale regionale, o suo stralcio, definisce in particolare:
a) l'organizzazione delle aree individuate in sistemi territoriali di cui delimita il perimetro specificandone gli obiettivi di tutela e di valorizzazione;
b) gli indirizzi riguardanti la promozione delle attività economiche ritenute compatibili;
c) le norme di salvaguardia valide fino all'adozione del piano territoriale del parco, specifiche ed articolate in zone omogenee per ogni parco regionale e ogni riserva naturale.
3. L'individuazione delle aree da destinarsi a parchi regionali ed a riserve naturali tiene conto, tra l'altro, delle indicazioni contenute nei programmi regionali vigenti, delle proposte formulate dagli Enti locali territoriali, dall'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali, dall'Azienda regionale delle foreste, dal Corpo forestale dello Stato, dalle Università, dalle istituzioni culturali e scientifiche, da associazioni, dal Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 33.
Art. 5
Norme di salvaguardia
1. Ai parchi istituiti a norma dell'art. 3 sono applicate le seguenti norme di salvaguardia articolate in zone omogenee per ogni parco secondo le indicazioni delle tavole dell'Allegato n. 2:
a) divieto di introdurre specie vegetali e specie animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi, salvo i casi in cui siano attuati, d' intesa fra azienda agricola ed ente competente ad adottare il piano territoriale del parco, metodi di coltivazione biologica e di lotta biologica;
b) divieto di nuove attività edilizie ed impiantistiche ad esclusione:
1) degli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica ed al disinquinamento del territorio;
2) delle attività edilizie volte al recupero dell'esistente ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi rispettivamente degli artt. 36, 42 e 43 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
3) degli eventuali interventi di adeguamento igienico - sanitario a norma della legislazione vigente;
4) degli interventi edilizi a fini abitativi e produttivi esclusivamente in funzione del recupero dell'edilizia esistente: sono pertanto ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia con ampliamenti limitati ad un massimo volumetrico del 20%, sono ammessi interventi volti all'approntamento di ricoveri stagionali precari per l'esercizio della pastorizia;
c) divieto di esercizio di nuove attività estrattive e di raccolta ed asportazione di fossili, minerali e concrezioni, anche in grotta;
d) divieto di impianto di nuove discariche di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi;
e) divieto di estensione delle aree in cui è consentito, a qualsiasi titolo, l'esercizio della caccia;
f) mantenimento delle oasi di protezione della fauna e delle zone di ripopolamento e cattura istituite ai sensi della LR 15 maggio 1987, n. 20.
2. Sono comunque escluse dalle norme di salvaguardia di cui al primo comma le aree comprese nei territori urbanizzati individuati ai sensi del punto 3) del secondo comma dell'art. 13 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nelle zone A, B e C definite nell'Allegato n. 2 è vietato l'esercizio venatorio a norma dell'art. 20 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Capo II
Strumenti di pianificazione
Art. 6
Piano territoriale del parco
1. Il piano territoriale del parco costituisce il progetto generale e definisce il quadro dell'assetto del territorio ricompreso nel suo perimetro, indicando gli obiettivi generali e di settore, le priorità e precisando, mediante azzonamenti, norme, vincoli, incentivazioni e indirizzi, le destinazioni da osservare sul territorio in relazione ai diversi usi.
2. Il piano territoriale del parco costituisce stralcio, per la parte di territorio cui inerisce, del piano territoriale di coordinamento infraregionale di cui agli artt. 23 e seguenti della LR 27 febbraio 1984, n. 6.
3. Per i parchi regionali individuati ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 4, l'atto di approvazione del piano territoriale del parco determina contestualmente la formale istituzione del parco regionale medesimo.
4. Il piano territoriale del parco, per i territori cui inerisce, ha l'efficacia di piano paesistico regionale previsto al primo comma dell'art. 1 bis della Legge 8 agosto 1985, n 431 Sito esterno.
Art. 7
Contenuto del piano territoriale del parco
1. Il piano territoriale del parco precisa l'articolazione di zone territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi, individuando di norma, tra le altre, le seguenti zone:
a) zona " A": di protezione integrale, nella quale l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità. E' consentita l'osservazione a scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'ente di gestione del parco;
b) zona " B": di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. E' vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio. Sono consentite le attività agricole, silvo - culturali, zootecniche non intensive, agrituristiche ed escursionistiche nonchè le infrastrutture necessarie al loro svolgimento;
c) zona " C": di protezione ambientale, nella quale sono consentite attività agricole, forestali, zootecniche non intensive ed altre attività compatibili nel rispetto delle finalità generali e della normativa del parco. Sono consentite le costruzioni e le trasformazioni edilizie compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del parco e delle attività consentite;
d) zona di " pre - parco": la quale non è ricompresa nel parco. In tale zona il piano del parco territoriale disciplina le attività economiche, sociali, ricreative, sportive e culturali in modo tale che non siano in contrasto con i fini fondamentali del parco.
2. Nelle zone " A", " B" e " C", di cui al primo comma, è vietato l'esercizio venatorio a norma dell'art. 20 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno. Nel territorio del parco sono possibili, previo parere favorevole dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'art. 12 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, interventi di controllo sulle specie faunistiche, qualora siano resi necessari da alterazioni dell'equilibrio naturale, autorizzati ed attuati dall'ente di gestione in collaborazione con l'Amministrazione provinciale o il Circondario di Rimini territorialmente competente. Nelle zone di " pre - parco" l'esercizio venatorio è ammesso in regime di caccia controllata secondo una speciale regolamentazione stabilita dall'ente di gestione in collaborazione con la Provincia o il Circondario di Rimini territorialmente competente, sentito il Comitato tecnico - scientifico del parco, fermo restando il divieto di estensione delle aree in cui è consentito, a qualsiasi titolo, l'esercizio venatorio.
3. In tutte le zone del parco e del pre - parco di cui al primo comma è vietato l'impianto di nuove discariche di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi.
4. Nelle zone " A", " B" e " C" di cui al primo comma è vietato l'esercizio di nuove attività estrattive, anche se previste da piani delle attività estrattive vigenti. Nella zona di " pre - parco" il piano territoriale del parco può prevedere attività estrattive, da attuare tramite piani delle attività estrattive comunali, esclusivamente se la gestione e la sistemazione finale delle aree interessate è compatibile con le finalità del parco ed in particolare contribuisce al ripristino ambientale di aree degradate.
5. All'interno dell'area del parco possono essere ricomprese anche riserve naturali dello Stato e riserve naturali di cui al successivo art. 21. Alle predette riserve si applica in ogni caso la disciplina prevista dal relativo atto istitutivo, ferme restando la struttura giuridica e l'autonomia gestionale delle riserve statali.
6. Il piano territoriale del parco inoltre:
a) determina il perimetro definitivo, sulla base del perimetro indicato nelle tavole dell'Allegato n. 2 o nel piano territoriale regionale o suo stralcio, di cui all'art. 4;
b) individua le aree da destinare ad uso pubblico e le infrastrutture, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di cui all'art. 23 della LR 27 febbraio 1984, n. 6, definendone le modalità di realizzazione;
c) determina gli interventi conservativi, di restauro e di riqualificazione da operarsi nel territorio del parco e detta disposizione per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali;
d) individua le eventuali aree da sottoporre a piani particolareggiati da realizzarsi da parte delle Amministrazioni comunali interessate, ai sensi della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche, specificandone obiettivi e prestazioni;
e) individua le eventuali aree da sottoporre a progetti d' intervento particolareggiati ai sensi dell'art. 18, specificandone gli obiettivi;
f) determina i modi di utilizzazione sociale del parco per scopi scientifici, culturali e ricreativi, ivi compresa la speciale regolamentazione a fini di tutela dell'esercizio della pesca nelle acque interne;
g) individua e regolamenta le attività produttive e di servizio che, in armonia con i fini del parco, possono assicurare un equilibrato sviluppo socio - economico del territorio interessato, ed in particolare, per quanto attiene le attività agricole, tiene conto degli obiettivi del piano zonale agricolo, in quanto compatibili con le finalità istitutive del parco;
h) stabilisce le direttive ed i criteri metodologici da osservarsi nella redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica sottordinati concernenti le aree del parco;
i) individua gli immobili e i beni da acquisire in proprietà pubblica.
7. Le previsioni e determinazioni assunte nel piano territoriale del parco riconoscono le particolari utilizzazioni e destinazioni d' uso derivanti dall'esercizio di usi civici in base alla legislazione vigente in materia, nel rispetto dei fini fondamentali del parco.
Art. 8
Elementi costitutivi del piano territoriale del parco
1. Il piano territoriale del parco è costituito da:
a) una serie di analisi volte a individuare e descrivere le caratteristiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle preesistenze storiche, alle attività e a quant' altro ritenuto necessario per la più completa conoscenza dell'area;
b) una relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri adottati per la redazione del piano e da adottarsi per la sua attuazione, delle caratteristiche dei territori compresi nell'ambito del parco, del contenuto delle scelte compiute;
c) una o più rappresentazioni grafiche, atte a definire sul territorio le scelte di cui all'art. 7;
d) le norme di attuazione concernenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni nonchè la regolamentazione delle attività consentite e di quelle incompatibili, di cui all'art. 7;
e) il programma finanziario di massima e l'individuazione degli interventi ritenuti prioritari.
2. Ove sia prevista l'attuazione del piano mediante successivi progetti, la scala delle rappresentazioni grafiche di cui alla lettera c) del precedente comma sarà non inferiore al rapporto 1: 5.000.
Art. 9
Elaborazione, adozione ed approvazione del piano territoriale del parco
1. La Provincia, il Comitato circondariale di Rimini o l'assemblea dei Comuni per la programmazione corrispondente all'ambito territoriale n. 23 o n. 39 di cui alla LR 29 agosto 1979, n. 28, nel seguito denominate rispettivamente Assemblea dei Comuni di Imola o di Cesena, territorialmente competente, è delegata a adottare il piano territoriale del parco, elaborato in collaborazione con i Comuni e le Comunità montane territorialmente interessate, nonchè con l'ente di gestione del parco ove costituito.
2. Tale adozione è effettuata entro i seguenti termini:
a) un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per i parchi istituiti a norma dell'art. 3;
b) due anni dall'adozione del piano territoriale regionale o di suo stralcio, per i parchi individuati ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 4.
3. Qualora il parco superi l'ambito territoriale di uno degli enti ed organismi competenti a adottare il piano territoriale del parco, la Giunta regionale, sentiti i soggetti interessati, determina l'ente competente ad elaborare il piano territoriale del parco. Tale determinazione è assunta entro trenta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge per i parchi dalla stessa istituiti, ovvero dall'adozione del piano territoriale regionale o di suo stralcio per i parchi individuati dal medesimo.
4. Negli stessi casi previsti dal comma precedente, il piano territoriale del parco è adottato d' intesa tra gli enti od organismi territorialmente competenti entro gli stessi termini di cui alle lettere a) e b) del secondo comma.
5. L'ente competente all'adozione dispone il deposito del piano territoriale del parco presso la propria segreteria e presso la segreteria dei Comuni interessati per sessanta giorni consecutivi, specificandone la data di inizio e di termine. Del deposito viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione nonchè mediante idonee forme di pubblicità.
6. Entro il termine del deposito chiunque ha facoltà di prendere visione del piano territoriale del parco e può presentare all'ente competente osservazioni e proposte scritte.
7. Il piano territoriale del parco, unitamente alle osservazioni e proposte presentate ed alle controdeduzioni dell'ente competente, viene trasmesso alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla scadenza del deposito.
8. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento effettua la verifica di conformità del piano territoriale del parco al piano territoriale regionale, o suoi stralci, sentito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 33, integrato in questa sede da cinque rappresentanti della prima sezione del Comitato consultivo regionale di cui all'art. 29 della LR 24 marzo 1975, n. 18, nominati con decreto del Presidente della Regione.
9. La Provincia o il Circondario di Rimini o le Assemblee di Comuni di Imola o di Cesena territorialmente competenti, acquisita la verifica di conformità della Giunta regionale, sono delegati ad approvare, sentiti gli Enti locali territoriali interessati, il piano territoriale del parco decidendo sulle osservazioni e proposte presentate e recependo le prescrizioni, anche di merito, formulate dalla Giunta regionale.
10. Qualora il parco superi l'ambito territoriale di un solo ente od organismo delegato, il piano territoriale del parco è approvato di intesa tra gli enti od organismi territorialmente competenti.
11. Il piano territoriale del parco entra in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo provvedimento di approvazione. Dell'avvenuta approvazione viene data notizia mediante idonee forme di pubblicità.
Art. 10
Poteri sostitutivi
1. In caso di inerzia da parte degli enti ed organismi competenti o se non si realizzano le intese di cui all'art. 9, il Presidente della Regione assegna un termine per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente tale termine, il piano territoriale del parco è elaborato e adottato dalla Giunta regionale ed è approvato dal Consiglio regionale nell'osservanza delle disposizioni dell'art. 9 o dell'art. 38 in quanto applicabili.
Art. 11
Misure di salvaguardia
1. Dalla data di adozione del piano territoriale del parco e fino alla sua approvazione, i Sindaci di Comuni interessati applicano le misure di salvaguardia previste dall'art 55 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 12
Efficacia del piano territoriale del parco
1. Le previsioni del piano territoriale del parco che comportano vincoli di carattere generale e particolare, individuati con rappresentazione grafica adeguata, sono immediatamente precettive e prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.
2. Sono comunque escluse dai vincoli di cui al primo comma le aree comprese nei territori urbanizzati delimitati ai sensi dell'art. 13 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni. Sono altresì fatte salve le concessioni edilizie e le lottizzazioni già esistenti, nonchè quelle da rilasciarsi in base a convenzioni già stipulate all'atto della adozione del piano. Alle stesse non si applicano le norme di salvaguardia di cui all'art. 5.
3. I Comuni territorialmente interessati al parco adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del piano territoriale del parco entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo atto di approvazione.
4. L'approvazione del piano territoriale del parco equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi pubblici ivi previsti.
Capo III
Organi di gestione
Art. 13
Ente di gestione del parco regionale
1. Gli enti di gestione dei parchi regionali sono di norma Consorzi costituiti fra le Province, il Circondario di Rimini, le Assemblee di Comuni di Imola e di Cesena, le Comunità montane ed i Comuni territorialmente interessati dal parco, ai sensi degli artt. 156 e seguenti del TU Legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.
2. Le Province, il Comitato circondariale di Rimini, le Assemblee di Comuni di Imola e di Cesena promuovono la formazione del Consorzio e l'elaborazione del relativo statuto.
3. Il Presidente della Regione dispone con proprio decreto la costituzione dell'ente di gestione del parco e l'approvazione del relativo statuto, sulla base delle proposte formulate dagli enti ed organismi di cui al secondo comma. Per i parchi istituiti ai sensi dell'art. 3 tali proposte sono presentate alla Regione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per i parchi individuati ai sensi dell'art. 4, tali proposte sono presentate alla Regione entro dodici mesi dall'adozione del piano territoriale regionale o suo stralcio di cui all'art. 4.
4. In caso di mancata intesa tra gli enti od organismi interessati od in caso di loro inerzia, la Regione, trascorsi inutilmente i termini assegnati per gli adempimenti previsti, provvede ad istituire l'ente di gestione del parco in via sostitutiva. La Regione esercita altresì i poteri sostitutivi in caso di mancato funzionamento dell'ente di gestione ai sensi degli artt. 156 e seguenti del TULCP 3 marzo 1934, n. 383.
5. L'ente di gestione svolge le proprie attività garantendo la più ampia informazione e promuovendo la partecipazione dei cittadini alle scelte del parco. A tale scopo provvede ad istituire una Consulta composta da rappresentanti di associazioni, categorie economiche, sindacati ed altri enti interessati alle attività del parco, maggiormente rappresentativi della zona. La Consulta esprime parere obbligatorio in relazione alla elaborazione degli strumenti di attuazione del parco di cui al Capo IV.
Art. 14
Compiti dell'ente di gestione
1. L'ente di gestione provvede alla struttura organizzativa e tecnica idonea al buon funzionamento del parco.
2. L'ente di gestione svolge i compiti ad esso assegnati dalla presente legge, in particolare:
a) definisce la composizione, nomina e disciplina il funzionamento del Comitato tecnico - scientifico del parco di cui all'art. 15;
b) nomina la Consulta di cui all'art. 13 definendone la composizione e garantendo la rappresentanza delle realtà locali;
c) adotta il programma di sviluppo del parco di cui all'art. 16;
d) è delegato ad adottare ed approvare i progetti d' intervento particolareggiati di cui all'art. 18;
e) è delegato ad adottare ed approvare i programmi pluriennali di attuazione di cui all'art. 19;
f) elabora il regolamento del parco di cui all'art. 20;
g) autorizza gli interventi di controllo delle specie faunistiche ai sensi del secondo comma dell'art. 7;
h) vigila sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni vigenti all'interno dei parchi ai sensi dell'art. 31 e provvede all'irrogazione delle relative sanzioni secondo le modalità di cui all'art. 32;
i) promuove, avvalendosi del Comitato tecnico - scientifico, lo studio e la conoscenza dell'ambiente finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse presenti nel territorio del parco.
3. L'ente di gestione vigila altresì sull'osservanza della disciplina posta alle zone di pre - parco.
4. Per la gestione dei territori di proprietà del demanio forestale regionale, l'ente di gestione attiva le proprie iniziative in accordo con l'Azienda regionale delle foreste.
Art. 15
Comitato tecnico - scientifico del parco
1. Il Comitato tecnico - scientifico del parco è un organismo con funzioni propositive e consultive ed è formato da esperti in scienze naturali, forestali, biologiche, ecologiche, geologiche, idrauliche, agrarie, economiche, in pianificazione territoriale ed urbanistica ed in altre discipline attinenti le specifiche esigenze dei singoli parchi.
2. Il Comitato tecnico - scientifico è nominato, in una composizione variabile da cinque a undici membri, dall'ente di gestione del parco.
3. I membri del Comitato tecnico - scientifico non possono far parte dell'ente di gestione del parco nè di altri organi di sua emanazione.
4. I pareri del Comitato tecnico - scientifico sono obbligatori nei casi indicati alle lettere c), d), e), f), g) dell'art 14.
Capo IV
Attuazione dei parchi regionali
Art. 16
Programma di sviluppo del parco
1. Nel rispetto delle finalità della presente legge e delle scelte del piano territoriale del parco, l'ente di gestione promuove iniziative coordinate con quelle della Regione e degli enti locali territoriali interessati atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine l'ente di gestione predispone un programma pluriennale di sviluppo delle attività compatibili.
2. Il programma di sviluppo del parco determina per le aree interessate da attività agricole, in quanto zone riconosciute sensibili dal punto di vista dell'ambiente e del paesaggio, un premio annuo per ettaro ai sensi dei Regolamenti CEE n. 797/ 85 e n. 1760/ 87 e successive modifiche ed integrazioni, quando siano attuati assetti colturali o seguite pratiche di produzione agricola compatibili con le finalità del piano territoriale del parco. I piani di miglioramento aziendale che hanno per obiettivo principale la tutela ed il miglioramento ambientale usufruiscono in via prioritaria degli aiuti stabiliti dai citati Regolamenti CEE.
3. Il programma pluriennale di sviluppo è adottato dall'ente di gestione ed approvato dalla Giunta regionale, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territoriali interessati.
4. L'ente di gestione può esercitare, direttamente o mediante convenzioni, ovvero dare in concessione attività economico - produttive, servizi e attività socio - culturali che siano connessi al funzionamento del parco, con priorità alle imprese locali, qualora il parco sia compreso in zona di montagna, per i fini previsti dalla lettera f) del secondo comma dell'art. 1.
5. L'ente di gestione inoltre agevola e promuove attività ed iniziative in particolare locali, anche in forma cooperativa, atte a fornire lo sviluppo delle attività compatibili con le finalità del parco, tramite propri contributi ad enti, associazioni e privati.
6. L'ente di gestione, per i fini previsti dalla lettera f) del secondo comma dell'art. 1, promuove inoltre corsi di formazione e qualificazione professionale, rivolti in particolare ai cittadini residenti in comuni interessati dal parco, inerenti l'educazione ambientale, lo sviluppo delle attività compatibili, la manutenzione, la vigilanza e l'amministrazione del parco, anche al fine di qualificare la struttura organizzativa e tecnica del parco.
7. Concorrono al finanziamento del programma pluriennale di sviluppo la Regione, ai sensi dell'art. 36, gli Enti locali territoriali e gli altri organismi interessati. Possono essere adottati a tale scopo appositi accordi di programma.
Art. 17
Strumenti di attuazione del piano territoriale del parco
1. Sono strumenti di attuazione del piano territoriale del parco:
a) i progetti d' intervento particolareggiati di cui all'art. 18;
b) il programma pluriennale di cui all'art. 19;
c) il regolamento di cui all'art. 20.
Art. 18
Progetti d' intervento particolareggiati
1. I progetti d' intervento particolareggiati nelle aree di particolare complessità, individuate ai sensi della lettera e) del sesto comma dell'art. 7, attuano le previsioni del piano territoriale del parco e progettano gli interventi necessari.
2. L'ente di gestione è delegato a adottare il progetto d' intervento particolareggiato, sentiti i Comuni, le Comunità montane, le Province, il Circondario di Rimini e le Assemblee di Comuni di Imola e Cesena territorialmente interessati, che possono presentare pareri e proposte entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. L'ente di gestione dispone il deposito del progetto d' intervento particolareggiato per sessanta giorni consecutivi, specificandone data di inizio e di termine, presso la sede dell'ente stesso e presso la segreteria dei Comuni territorialmente interessati. Del deposito viene data notizia mediante avvisi affissi presso la sede dell'ente di gestione e nell'albo pretorio dei Comuni interessati nonchè mediante idonee forme di pubblicità.
4. Entro il termine del deposito chiunque ha facoltà di prendere visione del progetto d' intervento particolareggiato e può presentare all'ente di gestione osservazioni e proposte scritte. I proprietari di beni immobili interessati dal piano possono presentare opposizioni.
5. L'ente di gestione decide su osservazioni, proposte ed opposizioni presentate ed approva il progetto d' intervento particolareggiato entro e non oltre centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.
6. L'atto di approvazione del progetto d' intervento particolareggiato è pubblicato presso la sede dell'ente di gestione, presso gli albi pretori dei Comuni interessati, nonchè sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. In caso di inerzia il Presidente della Giunta regionale assegna un termine. Decorso inutilmente tale termine il progetto d' intervento particolareggiato è elaborato e adottato dalla Giunta regionale ed è approvato dal Consiglio regionale nell'osservanza delle disposizioni del presente articolo in quanto applicabili.
Art. 19
Programma pluriennale
1. Le previsioni del piano territoriale del parco sono realizzate sulla base di programmi pluriennali predisposti ed approvati dall'ente di gestione, costituiti da progetti di intervento ed aventi validità da tre a cinque anni.
2. I programmi pluriennali specificano gli obiettivi da conseguire, definiscono le priorità, i tempi, le risorse necessarie e le fonti di finanziamento.
Art. 20
Regolamento del parco
1. Il regolamento del parco è elaborato dall'ente di gestione ed è approvato dagli enti competenti ad approvare il piano territoriale del parco ai sensi degli artt. 9 e 38.
2. Il regolamento del parco disciplina le attività consentite in conformità alle previsioni e prescrizioni del piano territoriale del parco e determina i criteri ed i parametri per gli indennizzi previsti dall'art. 30.
3. Esso può altresì definire, nel quadro delle prescrizioni del piano territoriale del parco, i criteri di favore per l'accesso e la fruizione delle risorse naturali, con particolare riferimento ai prodotti del sottobosco, dei cittadini residenti in comuni ricompresi nel parco o proprietari di terreni situati all'interno del suo perimetro.
4. In sede di prima attuazione gli enti competenti ad elaborare ed approvare il piano territoriale del parco elaborano ed approvano contemporaneamente il regolamento del parco.
Titolo III
RISERVE NATURALI E AREE DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO
Art. 21
Riserve naturali
1. Le riserve naturali si distinguono in:
a) riserve naturali integrali, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità con la sola ammissione di interventi e ricerche per ragioni scientifiche;
b) riserve naturali orientate, con lo scopo di sorvegliare ed indirizzare scientificamente l'evoluzione della natura: vi sono consentiti interventi umani soltanto agli scopi predetti;
c) riserve naturali parziali, per la conservazione di un insieme di elementi ben definiti relativi al suolo, alla flora, alla fauna; in particolare possono essere individuate:
1) riserve geologiche, riguardanti la conservazione di ambienti con manifestazioni di rilevante interesse geologico, paleontologico, mineralogico, petrografico, geomorfologico e speleologico;
2) riserve botaniche, riguardanti la conservazione di ambienti con manifestazioni vegetali di rilevante interesse floristico e vegetazionale, con particolare riferimento a stazioni di specie o di tipi di vegetazione rara o con rischio di estinzione;
3) riserve zoologiche, riguardanti la conservazione di ambienti caratterizzati da specie animali di rilevante interesse, con particolare riferimento a specie rare o con rischio di estinzione;
d) riserve naturali speciali, per la conservazione di un insieme di fatti di valore estetico o storico - educativo, ovvero per la comprensione di certe finalità biologiche ed umane.
2. Nelle riserve naturali integrali è vietato l'accesso al pubblico. Nelle riserve naturali di altro tipo l'accesso può essere consentito dall'ente di gestione compatibilmente con le finalità istitutive delle riserve medesime.
Art. 22
Istituzione di riserve naturali
1. Le riserve naturali sono istituite dalla Regione con deliberazione del Consiglio regionale.
2. A tal fine la Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, propone l'atto istitutivo corredato da adeguati elementi cartografici.
3. La proposta istitutiva della riserva è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è depositata per sessanta giorni consecutivi presso la segreteria dei Comuni interessati.
4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque può presentare osservazioni alla Regione.
5. Trascorso il termine di cui al quarto comma, su proposta della Giunta previo parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale, il Consiglio regionale delibera l'istituzione della riserva, pronunciandosi sulle osservazioni.
6. L'atto di istituzione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 23
Contenuto dell'atto istitutivo
1. L'atto istitutivo della riserva naturale indica:
a) la perimetrazione e la zonizzazione della riserva naturale;
b) le finalità, le norme di attuazione e di tutela;
c) le modalità di gestione a norma dell'art. 26;
d) i termini per l'approvazione del programma di gestione di cui all'art. 29.
Art. 24
Misure di salvaguardia
1. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della proposta istitutiva della riserva e fino alla sua approvazione, i Sindaci dei Comuni interessati applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 55 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni.
Art. 25
Efficacia dell'atto istitutivo
1. Le previsioni dell'atto istitutivo della riserva che comportano vincoli di carattere generale e particolare, individuate con rappresentazione grafica adeguata, sono immediatamente precettive e prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.
2. I Comuni territorialmente interessati alla riserva naturale adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del provvedimento istitutivo entro dodici mesi dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. L'approvazione dell'atto istitutivo della risorsa naturale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi pubblici ivi previsti.
Art. 26
Ente di gestione
1. Il provvedimento istitutivo della riserva naturale determina l'affidamento della riserva a enti locali territoriali, loro consorzi, istituti universitari, associazioni naturalistiche giuridicamente riconosciute, enti culturali o di ricerca, Azienda regionale delle foreste, Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali, ovvero ad altri enti giuridicamente riconosciuti ritenuti idonei.
2. Qualora la riserva venga istituita in aree di proprietà privata e su proposta del proprietario, la gestione della riserva può essere affidata al medesimo proprietario tramite apposita convenzione.
3. Ove la riserva ricada all'interno del perimetro di un parco regionale, gli strumenti di pianificazione del parco ricomprendono anche l'area della riserva e la gestione di questa è affidata all'ente di gestione del parco regionale di cui all'art. 13.
Art. 27
Poteri sostitutivi
1. In caso di inadempienza o di inerzia dell'ente di gestione della riserva, la Giunta regionale, decorsi inutilmente i termini assegnati e sentito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 33, adotta in via sostitutiva i provvedimenti necessari in conformità alle previsioni contenute nel provvedimento istitutivo della riserva.
2. Nei casi di ripetuta e persistente inerzia, il Consiglio regionale con lo stesso procedimento provvede a revocare l'affidamento della gestione, disponendo contestualmente l'affidamento ad altro ente.
Art. 28
Aree di riequilibrio ecologico
1. Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e relativi stralci e varianti, di cui all'art. 23 della LR 27 febbraio 1984, n. 6, individuano le aree di riequilibrio ecologico, anche su proposta di organismi pubblici, di privati e di associazioni. Essi individuano altresì le norme e le modalità di gestione e possono determinare l'affidamento della loro gestione ai soggetti individuati dall'art. 26 della presente legge.
Titolo IV
DISPOSIZIONI COMUNI A PARCHI REGIONALI E RISERVE NATURALI
Art. 29
Promozione e coordinamento regionale
1. La Giunta regionale, oltre alle attività espressamente previste dalla presente legge, esercita la necessaria azione di promozione, indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti ed organismi preposti alla pianificazione ed alla gestione dei parchi regionali, delle riserve naturali e delle aree di riequilibrio ecologico, anche mediante l'emanazione di direttive da adottarsi secondo quanto previsto dall'art. 35 della LR 27 febbraio 1984, n. 6.
2. Tali direttive riguardano in particolare:
a) la gestione dei parchi regionali, delle riserve naturali e delle aree di riequilibrio ecologico;
b) la predisposizione e l'attuazione dei relativi strumenti di pianificazione e di attuazione nonchè dei programmi di gestione;
c) gli specifici criteri di pianificazione e gestione del demanio regionale ricompreso nei parchi regionali e nelle riserve naturali;
d) la definizione dei criteri relativi agli indennizzi di cui all'art. 30.
3. Relativamente alle riserve naturali il programma di gestione di cui al punto b) del precedente comma:
a) contiene un' analisi dello stato della riserva, delle azioni attivate, dei risultati ottenuti e delle prospettive a breve, medio e lungo termine;
b) stabilisce i tempi per la cessazione delle attività incompatibili con le finalità della riserva, fissando altresì i criteri ed i parametri per i relativi indennizzi;
c) indica le aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica;
d) individua le opere necessarie alla conservazione ed all'eventuale ripristino ambientale;
e) fissa ulteriori normative specifiche.
4. Il programma di gestione della riserva naturale, avente validità da tre a cinque anni, è elaborato dal soggetto cui è affidata la riserva ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 33.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli enti preposti alla pianificazione e alla gestione delle aree protette a norma della presente legge, sono tenuti a trasmettere alla Regione una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree di riequilibrio ecologico nonchè sulla attività svolta nell'anno precedente.
6. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio sullo stato di attuazione delle aree protette istituite a norma della presente legge.
7. La Giunta regionale promuove e coordina le iniziative volte al riconoscimento dei valori ambientali ed alla conoscenza dell'ambiente naturale ai fini della sua tutela, gestione, fruizione, e in particolare promuove studi per:
a) il censimento del patrimonio naturale e ambientale;
b) la raccolta e la valutazione dei dati di base sugli elementi naturalistici, finalizzate alla elaborazione di una cartografia ecologica, da coordinare con il programma di formazione della cartografia regionale;
c) la conoscenza della dinamica delle popolazioni animali e vegetali, con particolare riferimento alle specie rare o minacciate e alla realizzazione di esperimenti di reintroduzione;
d) l'individuazione di nuove aree di protezione o di nuove misure di tutela.
8. Gli enti, le associazioni e i gruppi operanti nella aree protette possono ottenere contributi regionali per le seguenti iniziative:
a) elaborazione di studi naturalistici e pubblicazione di guide, materiali di propaganda e mostre di rilevante interesse scientifico e culturale;
b) allestimento di musei naturalistici e giardini botanici;
c) allestimento di itinerari didattici per visite guidate;
d) realizzazione e trasformazione dei sentieri per escursioni e passeggio, punti di sosta, capanni di ricovero.
9. La Giunta regionale attua inoltre forme di propaganda e di educazione civica per il rispetto della natura, con particolare riguardo alle scuole, anche in collaborazione con le competenti autorità scolastiche e con gli enti e le associazioni senza scopo di lucro aventi tra i propri fini istituzionali la protezione dell'ambiente.
10. Al fine di predisporre le azioni di promozione, indirizzo, coordinamento e verifica di cui al presente articolo, nonchè di coordinare gli interventi previsti dal Titolo V, la Giunta regionale istituisce un apposito gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 13 della LR 18 agosto 1984, n. 44.
Art. 30
Indennizzi
1. Qualora il piano territoriale del parco ovvero il programma di gestione della riserva preveda modificazioni delle destinazioni di uso o degli assetti culturali in atto, che comportino riduzione di reddito, l'ente di gestione provvederà al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri definiti rispettivamente nel regolamento del parco e nel programma di gestione della riserva.
2. Tale disposizione si applica anche alle aree di pre - parco.
3. La Provincia o il Circondario di Rimini, territorialmente competente, sentito l'ente di gestione del parco regionale o della riserva naturale, provvede all'indennizzo dei danni provocati dlla fauna selvatica, nei territori compresi nei parchi e nelle riserve naturali, ai sensi della normativa regionale vigente.
Art. 31
Vigilanza
1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti posti dalle disposizioni della presente legge, dai piani territoriali dei parchi regionali e dai relativi strumenti di attuazione nonchè dai provvedimenti istitutivi delle riserve naturali è esercitata dai rispettivi enti di gestione che la svolgono anche avvalendosi, mediante apposita convenzione, dei soggetti indicati dall'art. 14 della LR 24 gennaio 1977, n. 2, nonchè del personale del Corpo forestale dello Stato.
Art. 32
Sanzioni
1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 Sito esterno e le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni degli strumenti di pianificazione e dei relativi strumenti di attuazione dei parchi regionali, dei provvedimenti istitutivi delle riserve naturali, nonchè delle norme di salvaguardia di cui all'art. 5 e delle misure di salvaguardia di cui agli artt. 11 e 24, è applicata una sanzione pecuniaria da Lire 250.000 a Lire 2.500.000, oltre alla riduzione in pristino a spese del trasgressore.
2. Nelle fattispecie seguenti, fermo restando l'obbligo della riduzione in pristino a spese del trasgressore, le sanzioni pecuniarie sono così determinate:
a) da Lire 500.000 a Lire 5.000.000 per l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a regime di protezione in base a leggi statali o regionali;
b) da Lire 100.000 a Lire 1.000.000 per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a regime di protezione in base a leggi statali o regionali;
c) da Lire 2.000.000 a Lire 20.000.000 per la realizzazione di ogni opera od intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti ed i movimenti di terra ovvero l'apertura di cave o discariche di rifiuti, nonchè per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi comprese l'apertura di nuove strade, in difformità alle misure di salvaguardia ed agli strumenti di pianificazione di cui al precedente comma.
3. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato dal parco o dalla riserva, compresi gli animali abbattuti.
4. L'entità della sanzione verrà stabilita in conformità della gravità dell'infrazione desunta:
a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo, dal luogo e dalle modalità dell'azione;
b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
c) dal pregio del bene danneggiato.
5. Competente all'irrogazione della sanzione è l'ente di gestione del parco regionale o della riserva naturale. Nelle more della entrata in funzione di tali enti la competenza spetta al Presidente della Amministrazione provinciale territorialmente interessata.
6. I proventi delle sanzioni sono devoluti comunque all'ente di gestione del parco regionale o della riserva naturale.
7. Per le procedure di irrogazione della sanzione si applicano le norme della LR 28 aprile 1984, n. 21, nonchè per quanto in essa non previsto, le norme della Legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno.
Art. 33
Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale
1. Per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge nonchè dalla LR 24 gennaio 1977, n. 2 è istituito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale.
2. Il Comitato è così composto:
a) assessore regionale competente per materia o suo delegato con funzioni di presidente;
b) quattordici esperti nelle discipline naturalistiche biologiche, agrarie, forestali, ecologiche, geologiche, economiche, nonchè in pianificazione territoriale ed urbanistica, prescelti su indicazione di Università, istituzioni culturali e scientifiche, associazioni ambientalistiche e del tempo libero, organizzazioni imprenditoriali agricole e degli altri settori produttivi;
c) quattro collaboratori regionali inseriti nei ruoli organici della Regione o di istituti ed aziende da essa dipendenti.
3. Fungerà da segretario un collaboratore regionale dell'assessorato competente per materia.
4. Al Comitato, oltre alle competenze attribuite dalla presente legge, dalla LR 24 gennaio 1977, n. 2 e da altre leggi regionali, è demandata la formulazione, su richiesta della Regione, di proposte di iniziative e provvedimenti per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale.
5. Il Comitato è nominato con delibera del Consiglio su proposta della Giunta regionale.
6. I membri del Comitato restano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati.
7. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui il Comitato si riunisca in composizione integrata per l'esame degli strumenti di pianificazione territoriale, per la validità della seduta è comunque necessaria la presenza di almeno tre membri della prima sezione del Comitato di cui all'art. 29 della LR 24 marzo 1975, n. 18.
8. Le determinazioni del Comitato sono adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
9. I componenti del Comitato, che senza giustificato motivo rimangono assenti per tre riunioni consecutive, decadono dalla nomina.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 34
Contributi per spese di gestione
1. Gli enti di gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali provvedono alle spese necessarie alla gestione mediante:
a) i contributi della Regione e quelli derivanti da leggi statali;
b) i contributi dei soggetti associati nei consorzi di gestione in base ai relativi statuti;
c) i contributi versati ad altro titolo dagli enti locali associati o da altri enti pubblici o da privati;
d) gli introiti derivanti da rendite patrimoniali, dalla attività di gestione nonchè dalle sanzioni comminate ai sensi dell'art. 32.
2. I contributi regionali sono determinati ed erogati annualmente dalla Giunta regionale in relazione alle previsioni della legge di bilancio ai sensi del primo comma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 35
Contributi per spese di investimento e sviluppo
1. La Regione concede contributi in conto capitale per le spese di redazione di piani territoriali dei parchi e dei programmi di gestione delle riserve agli enti incaricati ai sensi della presente legge.
2. La Regione concede altresì contributi agli enti di gestione dei parchi regionali, delle riserve naturali e delle aree di riequilibrio ecologico per la realizzazione di progetti, anche privati, finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle risorse ambientali ed allo sviluppo socio - economico del territorio, ivi comprese la ricerca scientifica, l'educazione ambientale, la conoscenza del parco e le acquisizioni immobiliari effettuate per le stesse finalità.
3. Gli interventi di cui al secondo comma possono essere attuati direttamente dalla Regione, mediante la predisposizione di appositi progetti regionali, sentiti gli enti di gestione territorialmente interessati.
4. Prima della costituzione degli enti di gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali possono essere assegnati contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi indicati al secondo comma. In questi casi i contributi vengono assegnati di norma alle Province, al Circondario di Rimini, alle Assemblee di Comuni di Imola e Cesena ovvero ad altri enti locali territorialmente interessati, con l'onere di trasferire la gestione dei beni agli enti di gestione al momento della loro avvenuta costituzione.
5. La concessione dei finanziamenti di cui al secondo e quarto comma è disciplinato dalla LR 12 dicembre 1985, n. 29.
Art. 36
Priorità sul riparto dei finanziamenti regionali
1. Alle Province, al Circondario di Rimini, alle Assemblee dei Comuni di Imola e Cesena, ai Comuni ed alle Comunità montane territorialmente interessati da parchi regionali e riserve naturali istituiti, è riservata priorità sul riparto dei finanziamenti regionali derivanti in particolare da leggi di settore per l'attuazione, entro l'ambito territoriale degli stessi parchi e riserve, di progetti riguardanti in particolare:
a) opere di conservazione, restauro ambientale e/ o forestale e difesa del suolo;
b) recupero e restauro di centri abitati e/ o edifici di particolare pregio storico, monumentale, artistico e ambientale;
c) recupero dei nuclei abitati rurali;
d) attività culturali di interesse del parco;
e) attività agrituristiche.
2. La medesima priorità è riservata ai soggetti pubblici e privati che realizzano, entro l'ambito territoriale dei parchi, progetti di qualificazione e sviluppo di attività culturali, produttive o di servizio in campo agricolo, zootecnico, forestale, turistico ed artigianale, compatibili con le finalità dei parchi stessi.
Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 37
Regime transitorio di parchi regionali e riserve naturali già istituiti
1. I parchi regionali e le riserve naturali, nonchè i rispettivi enti di gestione, istituiti con provvediementi regionali adottati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge sono validamente istituiti anche agli effetti della presente legge.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione adegua alle norme di questa il regime giuridico dei parchi regionali e delle riserve naturali di cui al primo comma adottando i necessari provvedimenti.
Art. 38
Approvazione del piano territoriale del parco in pendenza dell'approvazione del piano territoriale regionale
1. Fino all'entrata in vigore del piano territoriale regionale o suo stralcio di cui all'art. 4, il piano territoriale del parco:
a) è elaborato, adottato, depositato e trasmesso alla Regione secondo quanto disposto dall'art. 9;
b) è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale nella composizione integrata prevista all'ottavo comma dell'art. 9.
2. Il piano territoriale del parco entra in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del relativo provvedimento di approvazione. Dell'avvenuta approvazione viene data notizia mediante idonee forme di pubblicità.
Art. 39
Modifiche di leggi regionali
1. Sono abrogati:
a) l'art. 26 della LR 20 ottobre 1979, n. 31;
b) gli artt. 2 e 5 della LR 24 gennaio 1977, n. 2.
2.
L'articolo 6 della L. R. 24 gennaio 1977, n. 2 è sostituito dal seguente:
" Art. 6
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni, delle Comunità montane, delle Amministrazioni provinciali, del Comitato circondariale di Rimini, delle Assemblee di Comuni di Imola e Cesena, degli Istituti universitari interessati, delle associazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero, dell'Istituto per i beni artistici culturali e naturali e dell'Azienda regionale delle foreste, sono assoggettati a particolare tutela esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale e della competente Commissione consiliare.
Il decreto dovrà indicare:
a) la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati con riferimento anche all'individuazione catastale dell'area ove insistono;
b) le caratteristiche di tali esemplari e le modalità di segnalazione degli stessi in loco;
i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela nonchè i soggetti pubblici o privati cui la tutela viene affidata;
il tipo e le modalità degli interventi necessari ad assicurare la buona conservazione dello stato vegetativo degli esemplari tutelati.
Il decreto regionale è atto definitivo e deve essere notificato ai soggetti proprietari degli esemplari arborei assoggettati a tutela entro sessanta giorni dalla data di esecutività.
Con successivi provvedimenti della Giunta regionale verranno assegnati ai soggetti di cui alla lettera c) del secondo comma i fondi eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati ".
3.
All'art. 7 della LR 24 gennaio 1977, n. 2 le parole finali
" delimitate ai sensi dell'art. 5 "
sono sostituite dalle parole
" a parco regionale e riserva naturale ".
4.
Al primo comma dell'art. 8 della LR 24 gennaio 1977, n. 2 le parole
" di cui agli artt. 4 e 5 "
sono sostituite dalle parole
" di cui all'art. 4 ".
5.
L'art. 9 della LR 24 gennaio 1977, n. 2 è così modificato:
a)
al primo comma le parole
" di cui agli artt. 4, 5 e 6 "
sono sostituite dalle parole
" di cui agli artt. 4 e 6 ";
b)
al secondo comma vengono soppresse le parole " le delimitazioni di cui al'art. 5 e ".
a)
al primo comma sono soppresse le seguenti parole
" ad eccezione di quelle previste nel quarto comma dell'art. 5 ";
b)
il secondo comma viene soppresso;
c)
al terzo comma le parole
" aree protette a norma dell'art. 5 della presente legge "
vengono sostituite dalle parole
" aree a parco regionale e riserva naturale ".
7. I pareri demandati dalla LR 24 gennaio 1977, n. 2 al Comitato consultivo regionale per la conservazione della natura sono sostituiti dai pareri del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale.
8. Le funzioni attribuite dalla LR 24 gennaio 1977, n 2 ai soppressi Comitati comprensoriali sono demandate alle Province ed al Comitato circondariale di Rimini.
Art. 40
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli di spesa nel bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità con specifiche autorizzazioni di spesa disposte dalla legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 2 aprile 1988

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