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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

Art. 29

(abrogati commi 3 e 4 da art. 21 L.R. 12 novembre 1992 n. 40;

Promozione e coordinamento regionale
1. La Giunta regionale, oltre alle attività espressamente previste dalla presente legge, esercita la necessaria azione di promozione, indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti ed organismi preposti alla pianificazione ed alla gestione dei parchi regionali, delle riserve naturali e delle aree di riequilibrio ecologico, anche mediante l'emanazione di direttive da adottarsi secondo quanto previsto dall'art. 35 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.
2. Tali direttive riguardano in particolare:
a) la gestione dei parchi regionali, delle riserve naturali e delle aree di riequilibrio ecologico;
b) la predisposizione e l'attuazione dei relativi strumenti di pianificazione e di attuazione nonché dei programmi di gestione;
c) gli specifici criteri di pianificazione e gestione del demanio regionale ricompreso nei parchi regionali e nelle riserve naturali;
d) la definizione dei criteri relativi agli indennizzi di cui all'art. 30.
3. abrogato
4. abrogato
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli enti preposti alla pianificazione e alla gestione delle aree protette a norma della presente legge, sono tenuti a trasmettere alla Regione una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree di riequilibrio ecologico nonché sulla attività svolta nell'anno precedente.
6. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio sullo stato di attuazione delle aree protette istituite a norma della presente legge.
7. La Giunta regionale promuove e coordina le iniziative volte al riconoscimento dei valori ambientali ed alla conoscenza dell'ambiente naturale ai fini della sua tutela, gestione, fruizione, e in particolare promuove studi per:
a) il censimento del patrimonio naturale e ambientale;
b) la raccolta e la valutazione dei dati di base sugli elementi naturalistici, finalizzate alla elaborazione di una cartografia ecologica, da coordinare con il programma di formazione della cartografia regionale;
c) la conoscenza della dinamica delle popolazioni animali e vegetali, con particolare riferimento alle specie rare o minacciate e alla realizzazione di esperimenti di reintroduzione;
d) l'individuazione di nuove aree di protezione o di nuove misure di tutela.
8. Gli enti, le associazioni e i gruppi operanti nella aree protette possono ottenere contributi regionali per le seguenti iniziative:
a) elaborazione di studi naturalistici e pubblicazione di guide, materiali di propaganda e mostre di rilevante interesse scientifico e culturale;
b) allestimento di musei naturalistici e giardini botanici;
c) allestimento di itinerari didattici per visite guidate;
d) realizzazione e trasformazione dei sentieri per escursioni e passeggio, punti di sosta, capanni di ricovero.
9. La Giunta regionale attua inoltre forme di propaganda e di educazione civica per il rispetto della natura, con particolare riguardo alle scuole, anche in collaborazione con le competenti autorità scolastiche e con gli enti e le associazioni senza scopo di lucro aventi tra i propri fini istituzionali la protezione dell'ambiente.
10. Al fine di predisporre le azioni di promozione, indirizzo, coordinamento e verifica di cui al presente articolo, nonché di coordinare gli interventi previsti dal Titolo V, la Giunta regionale istituisce un apposito gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 13 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44.

Note del Redattore:

Vedi ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".

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