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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 37

(sostituito comma 2 con aggiunta dei commi 2 bis, 2 ter, e 2 quater da art. 26 L.R. 12 novembre 1992 n. 40;

abrogata lettera f) comma 2 da art. 1 L.R. 7 novembre 1994 n. 46)

Regime transitorio di parchi regionali e riserve naturali già istituiti
1. I parchi regionali e le riserve naturali, nonché i rispettivi enti di gestione, istituiti con provvedimenti regionali adottati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge sono validamente istituiti anche agli effetti della presente legge.
2. La Province competenti per la proposta di costituzione dell'Ente di gestione dei parchi regionali già istituiti, ed in particolare:
a) le Province di Parma e Piacenza per il Parco fluviale regionale dello Stirone;
b) la Provincia di Parma per il Parco regionale dei Boschi di Carrega e per il Parco fluviale regionale del Taro;
c) la Provincia di Reggio Emilia per il Parco regionale dell'Alto Appennino reggiano;
d) la Provincia di Modena per il Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina e per il Parco regionale dell'Alto Appennino modenese;
e) la Provincia di Bologna per il Parco regionale del Corno alle Scale e per il Parco regionale dei Gessi bolognesi e dei Calanchi dell'Abbadessa;
f) abrogato
provvedono alla formalizzazione delle proposte di costituzione del Consorzio di cui all'art. 14, commi 1 e 2, entro il 31 marzo 1993. Entro il 30 giugno 1993, gli enti facenti parte del Consorzio provvedono altresì all'approvazione dello statuto.
2 bis In caso di inosservanza dei termini suddetti, la Regione provvede in via sostitutiva entro novanta giorni.
2 ter È fatta salva la competenza delle Province territorialmente competenti all'elaborazione e all'adozione dei Piani territoriali dei parchi regionali di cui al comma 2.
2 quater Gli organi assembleari, esecutivi ed il Presidente degli attuali enti di gestione dei parchi sopra elencati, fino alla costituzione del Consorzio obbligatorio, all'approvazione dello statuto e all'insediamento dei nuovi organi, continuano ad operare, adeguando le proprie funzioni a quanto previsto dalla presente legge.
Art. 37 bis
Competenze del Circondario di Rimini (1)
1. Fino alla effettiva istituzione della Provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 63 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, il Circondario di Rimini, per il proprio ambito territoriale, svolge le competenze attribuite alle Province dalla presente legge.
Approvazione del piano territoriale del parco in pendenza dell'approvazione del piano territoriale regionale
abrogato
Art. 39
Modifiche di leggi regionali
1. Sono abrogati:
2.
L'articolo 6 della L. R. 24 gennaio 1977, n. 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni, delle Comunità montane, delle Amministrazioni provinciali, del Comitato circondariale di Rimini, delle Assemblee di Comuni di Imola e Cesena, degli Istituti universitari interessati, delle associazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero, dell'Istituto per i beni artistici culturali e naturali e dell'Azienda regionale delle foreste, sono assoggettati a particolare tutela esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale e della competente Commissione consiliare.
Il decreto dovrà indicare:
a) la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati con riferimento anche all'individuazione catastale dell'area ove insistono;
b) le caratteristiche di tali esemplari e le modalità di segnalazione degli stessi in loco;
c) i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela nonché i soggetti pubblici o privati cui la tutela viene affidata;
d) il tipo e le modalità degli interventi necessari ad assicurare la buona conservazione dello stato vegetativo degli esemplari tutelati.
Il decreto regionale è atto definitivo e deve essere notificato ai soggetti proprietari degli esemplari arborei assoggettati a tutela entro sessanta giorni dalla data di esecutività.
Con successivi provvedimenti della Giunta regionale verranno assegnati ai soggetti di cui alla lettera c) del secondo comma i fondi eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati".
3.
All'art. 7 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 le parole finali
"delimitate ai sensi dell'art.5"
sono sostituite dalle parole
"a parco regionale e riserva naturale".
4.
Al primo comma dell'art. 8 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 le parole
"di cui agli artt. 4 e 5"
sono sostituite dalle parole
"di cui all'art. 4".
5.
L'art. 9 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 è così modificato:
a) al primo comma le parole "di cui agli artt. 4, 5 e 6" sono sostituite dalle parole "di cui agli artt. 4 e 6".
b) al secondo comma vengono soppresse le parole "le delimitazioni di cui al'art. 5 e".
6.
L'art. 15 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 è così modificato:
a) al primo comma sono soppresse le seguenti parole "ad eccezione di quelle previste nel quarto comma dell'art. 5";
b) il secondo comma viene soppresso;
c) al terzo comma le parole "aree protette a norma dell'art. 5 della presente legge" vengono sostituite dalle parole "aree a parco regionale e riserva naturale".
7. I pareri demandati dalla L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 al Comitato consultivo regionale per la conservazione della natura sono sostituiti dai pareri del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale.
8. Le funzioni attribuite dalla L.R. 24 gennaio 1977, n 2 ai soppressi Comitati comprensoriali sono demandate alle Province ed al Comitato circondariale di Rimini.
Art. 40
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli di spesa nel bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità con specifiche autorizzazioni di spesa disposte dalla legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

Note del Redattore:

Vedi ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".

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