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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1988, n. 13

APPLICAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI DELL'EMILIA - ROMAGNA DELLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO DI COMPARTO 1985/ 87, RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL DPR 5 MARZO 1986, N. 68 Sito esterno, APPROVATA DALLA LR 28 OTTOBRE 1987, N. 30

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 2 maggio 1988

Art. 2
Provvedimenti in materia di personale e di organizzazione
1. I provvedimenti amministrativi relativi al personale e quelli rientranti nell'ambito della autonomia organizzativa degli Istituti sono adottati dagli organi degli Istituti stessi, secondo la specifica competenza statutaria.
2. Ai provvedimenti di cui al precedente comma si applicano, a seconda del loro specifico contenuto, gli articoli 5 (deliberazioni degli IACP) o 6 (controllo di legittimità e di merito) della LR 8/ 82.

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