LEGGE REGIONALE 28 aprile 1988, n. 13
APPLICAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI DELL'EMILIA - ROMAGNA DELLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO DI COMPARTO 1985/ 87, RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL DPR 5 MARZO 1986, N. 68 , APPROVATA DALLA LR 28 OTTOBRE 1987, N. 30
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 2 maggio 1988
Art. 3
Relazioni sindacali
1. Le relazioni sindacali a livello dei singoli Istituti Autonomi Case Popolari e la contrattazione decentrata di cui all'art. 14 della Legge 93/ 83 e all'art. 19 della LR 30/ 87 sono gestite dagli organi degli Istituti stessi, secondo la specifica competenza statutaria, nel rispetto delle modalità e delle forme fissate dalle norme di legge sopra richiamate.