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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1988, n. 13

APPLICAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI DELL'EMILIA - ROMAGNA DELLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO DI COMPARTO 1985/ 87, RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL DPR 5 MARZO 1986, N. 68 Sito esterno, APPROVATA DALLA LR 28 OTTOBRE 1987, N. 30

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 2 maggio 1988

Art. 4
Norme di primo inquadramento del personale degli IACP
1. In fase di prima applicazione dell'accordo sindacale di comparto 1985/ 87 approvato con LR 28 ottobre 1987, n. 30, il personale dipendente dagli Istituti Autonomi Case Popolari è inquadrato, in base alla tabella di equiparazione, allegato " A", nelle qualifiche funzionali ivi indicate.
2. I profili professionali definitivi, in relazione alle qualifiche di inquadramento, saranno individuate dalla Commissione di cui all'art. 22 dell'accordo sindacale per il triennio 1985/ 87 relativo al comparto di cui al DPR 5/ 3/ 1986, n. 68 Sito esterno, art. 4.

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