Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1988, n. 13

APPLICAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI DELL'EMILIA - ROMAGNA DELLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO DI COMPARTO 1985/ 87, RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL DPR 5 MARZO 1986, N. 68 Sito esterno, APPROVATA DALLA LR 28 OTTOBRE 1987, N. 30

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 2 maggio 1988

Art. 5
Funzioni dirigenziali negli IACP
1. Negli Istituti Autonomi Case Popolari sono istituiti posti di ruolo della I qualifica dirigenziale e possono essere istituiti posti della II qualifica dirigenziale, con i criteri e le modalità seguenti:
a) nella fase di prima applicazione, il contingente organico per ciascun ente della I qualifica dirigenziale sarà pari al numero dei dipendenti appartenenti all'attuale VII fascia funzionale, che vengono inquadrati nella predetta qualifica e ad ognino è confermato l'incarico di coordinamento in essere e la realtiva indennità che sarà riassorbita per effetto o del passaggio alla II qualifica dirigenziale o per conferimento dell'indennità di coordinamento prevista dalla presente legge;
b) successivamente, l'eventuale contingente organico della II qualifica dirigenziale, conseguente alla ristrutturazione dei servizi e alla determinazione delle strutture funzionali apicali per ogni singolo ente, sarà determinato con apposito provvedimento nel rispetto dei criteri definitivi dalla legge regionale. La copertura dei posti avverrà con i criteri definiti con il predetto provvedimento.
2. Le declaratorie e le disposizioni relative alla dirigenza trovano applicazione anche per gli IACP, avuto riguardo alla peculiarità dell'ordinamento di detti Istituti.
3. Ai fini del calcolo delle anzianità per la partecipazione al primo concorso per la copertura dei posti disponibili alla II qualifica dirigenziale, viene computata anche la anzianità maturata nella VII fascia funzionale.

Espandi Indice