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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1988, n. 13

APPLICAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI DELL'EMILIA - ROMAGNA DELLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO DI COMPARTO 1985/ 87, RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL DPR 5 MARZO 1986, N. 68 Sito esterno, APPROVATA DALLA LR 28 OTTOBRE 1987, N. 30

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 2 maggio 1988

Art. 6
Trattamento economico
1. Al personale dipendente dagli Istituti Autonomi Case Popolari compete il trattamento economico previsto per il personale regionale di corrispondente qualifica funzionale, secondo la tabella di equiparazione, allegato " A".
2. Al predetto personale le indennità di coordinamento rimangono fissate negli importi e nelle forme di attribuzione previsti dall'accordo precedente la disciplina approvata con la presente legge.
3. A decorrere dal 1o gennaio 1989 l'importo della 14a mensilità prevista dall'art. 81 del CCNL 13 aprile 1983 è corrisposto in dodicesimi a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
4. La eventuale eccedenza fra il trattamento stipendiale annuo a regime ed il trattamento stipendiale base di cui al CCNL 1983/ 85, depurato dalla quota di indennità integrativa speciale pari a Lire 1.081.000 annue, conglobata ed incrementata nell'aumento di cui all'art. 33 dell'accordo di comparto approvato dalla LR 28 ottobre 1987, n 30, concorre ad incrementare la retribuzione individuale di anzianità.
5. Il valore per classi e scatti o altri elementi di progressione economica maturati al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione dei ratei in maturazione alla medesima data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità
6. Tale ultima valutazione si effettua in riferimento al trattamento stipendiale previsto dal contratto di lavoro vigente al 31 dicembre 1985.
7. Le classi o scatti od altri elementi di pregressione economica maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti perima della entrata in vigore della presente legge, costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.
8. Al personale dipendente degli IACP continuano ad applicarsi i meccanismi in materia di incentivi alla produttività previsti dagli artt. 86 e 87 del CCNL 1983/ 85, sino al 31 dicembre 1987.
9. L'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui all'art. 85 del CCNL 1983/ 85, dal 1o gennaio 1988 è corrisposto nelle misure mensili previste decurtate dei seguenti importi:
III fascia: L.120.000 annue
IV fascia: L.360.000 annue
V fascia: L.360.000 annue
VIfascia: L.500.000 annue
VII fascia: L.500.000 annue

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