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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1988, n. 13

APPLICAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI DELL'EMILIA - ROMAGNA DELLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO DI COMPARTO 1985/ 87, RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL DPR 5 MARZO 1986, N. 68 Sito esterno, APPROVATA DALLA LR 28 OTTOBRE 1987, N. 30

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 2 maggio 1988

Art. 7
Lavoro straordinario
1. Gli Istituti Autonomi Case Popolari, per specifiche esigenze e in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale, possono essere autorizzate dalla Giunta regionale ad elevare il monte ore di lavoro straordinario secondo le previsioni di cui alle lettere c) e d) dell'art. 29 del DPR 347/ 83 Sito esterno.

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