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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1988, n. 13

APPLICAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI DELL'EMILIA - ROMAGNA DELLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO DI COMPARTO 1985/ 87, RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL DPR 5 MARZO 1986, N. 68 Sito esterno, APPROVATA DALLA LR 28 OTTOBRE 1987, N. 30

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 2 maggio 1988

Art. 9
Norme transitorie
1. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, gli Istituti Autonomi Case Popolari approvano un apposito regolamento del personale.
2. In detto regolamento dovranno essere disciplinati in particolare quegli istituti del rapporto di impiego che non sono contemplati dalla presente legge o dalla LR n. 30 in data 28 ottobre 1987. Tale disciplina dovrà essere conforme ai principi del pubblico impiego.
3. Le disposizioni di legge regionale con le quali si fa riferimento in via transitoria alla previgente normativa, si intendono riferite, per quanto riguarda il personale degli IACP, alla disciplina stabilita dal relativo contratto collettivo di lavoro 1983/ 85.
4. Gli istituti normativi previsti dalla LR 28 ottobre 1987, n. 30, la cui efficacia decorre dalla entrata in vigore della legge stessa, si applicano al personale dipendente dagli Istituti Autonomi Case Popolari della regione Emilia - Romagna, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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