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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 maggio 1988, n. 14

ADESIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSEMBLEA DELLE REGIONI D' EUROPA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 42 del 7 maggio 1988

Art. 2
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dalla corresponsione della quota annuale per l'adesione all'associazione prevista dalla presente legge e ammontante a Lire 40.000.000 per l'esercizio finanziario 1988, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al cap. 86400 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti normali" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988, secondo l'esatta destinazione della voce n. 3 dell'elenco n. 3 allegato alla legge di bilancio per lo stesso esercizio e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio stesso.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1988, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio e della presente legge, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
3. Per gli anni successivi al 1988, sarà la legge di bilancio a determinare l'entità della spesa, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

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