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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 maggio 1988, n. 14

ADESIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSEMBLEA DELLE REGIONI D' EUROPA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 42 del 7 maggio 1988

INDICE

Art. 1 - Adesione all'Assemblea delle Regioni d'Europa
Art. 2 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Adesione all'Assemblea delle Regioni d'Europa
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di organizzare il dialogo e l'azione comune delle Regioni appartenenti ai Paesi membri della Comunità europea e del Consiglio d'Europa, di rafforzare la rappresentanza delle Regioni presso le Istituzioni europee, nonché di cooperare con le Associazioni europee rappresentative di Enti locali, aderisce all'Assemblea delle Regioni d' Europa, avente sede a Strasburgo.
2. La rappresentanza della Regione nell'Assemblea è eletta dal Consiglio regionale con voto limitato.
Art. 2
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dalla corresponsione della quota annuale per l'adesione all'associazione prevista dalla presente legge e ammontante a Lire 40.000.000 per l'esercizio finanziario 1988, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al cap. 86400 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti normali" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988, secondo l'esatta destinazione della voce n. 3 dell'elenco n. 3 allegato alla legge di bilancio per lo stesso esercizio e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio stesso.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1988, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio e della presente legge, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
3. Per gli anni successivi al 1988, sarà la legge di bilancio a determinare l'entità della spesa, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 3 maggio 1988

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