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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1988, n. 22

MODIFICAZIONI DELLA LR 12 DICEMBRE 1985, N. 27 "NORME PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI REGIONALI", DELLA LR 18 AGOSTO 1984, N. 44 "NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE", DELLA LR 28 OTTOBRE 1987, N. 30 "DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DI COMPARTO 1985/1987, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI" E DELLA LR 9 SETTEMBRE 1987, N. 28 "NORME PER LA PUBBLICAZIONE E LA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 8 giugno 1988

Art. 1
1.
Il comma 2 dell'art. 5 della L. R. 12 dicembre 1985, n. 27, è sostituito dai seguenti:
"2. Nella domanda di ammissione, redatta in carta legale, trasmessa alla Regione secondo le modalità e nei termini stabiliti dal bando, il candidato deve indicare il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la residenza e dichiarare sotto la propria personale responsabilità:
a) di possedere la cittadinanza italiana;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
c) di non aver riportato condanne penali, ovvero le condanne riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;
d) i titoli di studio posseduti;
e) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;
f) di possedere ogni altro requisito generale e specifico, previsto dal bando di concorso facendone esplicita ed analitica menzione.
2 bis. I candidati che abbiano presentato domanda in conformità a quanto prescritto dal presente articolo sono ammessi con riserva.
2 ter. La mancanza dei requisiti richiesti dal bando, accertata secondo le procedure fissate dal successivo art. 6, comporta l'esclusione del candidato dalle gradutatorie di merito e di idoneità ".

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