Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1988, n. 22

MODIFICAZIONI DELLA LR 12 DICEMBRE 1985, N. 27 "NORME PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI REGIONALI", DELLA LR 18 AGOSTO 1984, N. 44 "NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE", DELLA LR 28 OTTOBRE 1987, N. 30 "DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DI COMPARTO 1985/1987, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI" E DELLA LR 9 SETTEMBRE 1987, N. 28 "NORME PER LA PUBBLICAZIONE E LA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 8 giugno 1988

Art. 10
1.
Il primo comma dell'art. 20 della L. R. 12 dicembre 1985, n. 27, è sostituito dai seguenti:
"1. Il rappresentante legale della persona giuridica o dell'associazione cui si propone di affidare l'incarico rilascia alla Regione, prima del'adozione del relativo atto di affidamento, un' attestazione, debitamente autenticata, con la quale dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che nessuno fra i propri soci e nessuno dei membri degli organi sociali intrattiene un rapporto di servizio a qualsiasi titolo con la Regione o con gli enti da essa dipendenti.
1 bis. La presenza in qualità di soci o amministratori di associazioni, società o enti, di persone che hanno con la Regione o con gli enti da essa dipendenti un rapporto di servizio, non costituisce causa di esclusione dal conferimento degli incarichi previsti dal precedente articolo, qualora le persone medesime rivestano le summenzionate qualità per nomina o designazione di organi regionali in società, associazioni od enti - promossi dalla Regione e di cui la Regione faccia parte - che perseguano finalità o programmi di interesse della stessa Regione ".

Espandi Indice