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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1988, n. 22

MODIFICAZIONI DELLA LR 12 DICEMBRE 1985, N. 27 "NORME PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI REGIONALI", DELLA LR 18 AGOSTO 1984, N. 44 "NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE", DELLA LR 28 OTTOBRE 1987, N. 30 "DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DI COMPARTO 1985/1987, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI" E DELLA LR 9 SETTEMBRE 1987, N. 28 "NORME PER LA PUBBLICAZIONE E LA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 8 giugno 1988

Art. 11
1.
Il primo comma dell'art. 26 della L. R. 12 dicembre 1985, n. 27, è così sostituito:
"1. Le norme della presente legge si applicano anche all'accesso agli impieghi di ruolo e non di ruolo delle aziende e degli enti regionali il cui personale è inquadrato nel ruolo regionale ".
2.
Dopo il secondo comma dell'art. 26 della L. R. 12 dicembre 1985, n. 27, è inserito il seguente:
"2 bis. Gli enti, gli istituti, le aziende disciplinate con leggi regionali, nonchè il Circondario di Rimini, provvedono al conferimento degli incarichi di cui agli articoli 19 e seguenti, secondo il proprio ordinamento, alle medesime condizioni fissate dalle vigenti disposizioni di legge regionale ".
3.
Il terzo comma dell'art. 26 della L. R. 12 dicembre 1985, n. 27, è così sostituito:
"3. Salva la competenza esclusiva del Consiglio regionale per gli incarichi previsti all'art. 18, le norme della presente legge si applicano anche agli enti regionali con proprio distinto ruolo organico, fermo restando, per quanto attiene all'adozione degli atti deliberativi, le competenza fissate dall'ordinamento dell'Ente ".

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