LEGGE REGIONALE 4 giugno 1988, n. 22
MODIFICAZIONI DELLA LR 12 DICEMBRE 1985, N. 27 "NORME PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI REGIONALI", DELLA LR 18 AGOSTO 1984, N. 44 "NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE", DELLA LR 28 OTTOBRE 1987, N. 30 "DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DI COMPARTO 1985/1987, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI" E DELLA LR 9 SETTEMBRE 1987, N. 28 "NORME PER LA PUBBLICAZIONE E LA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE"
(Legge di pura modifica alla L.R. 12 dicembre 1985, n. 27 e alla L.R. 18 agosto 1984, n. 24, entrambe abrogate da L.R. 26 novembre 2001, n. 43, nonchè all'art. 8 della L.R. 9 settembre 1987, n. 28)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 8 giugno 1988
Art. 11
1.
Il primo comma dell'art. 26 della L. R. 12 dicembre 1985, n. 27, è così sostituito:
2.
Dopo il secondo comma dell'art. 26 della L. R. 12 dicembre 1985, n. 27, è inserito il seguente:
"2 bis. Gli enti, gli istituti, le aziende disciplinate con leggi regionali, nonchè il Circondario di Rimini, provvedono al conferimento degli incarichi di cui agli articoli 19 e seguenti, secondo il proprio ordinamento, alle medesime condizioni fissate dalle vigenti disposizioni di legge regionale ".
3.
Il terzo comma dell'art. 26 della L. R. 12 dicembre 1985, n. 27, è così sostituito:
"3. Salva la competenza esclusiva del Consiglio regionale per gli incarichi previsti all'art. 18, le norme della presente legge si applicano anche agli enti regionali con proprio distinto ruolo organico, fermo restando, per quanto attiene all'adozione degli atti deliberativi, le competenza fissate dall'ordinamento dell'Ente ".