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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1988, n. 22

MODIFICAZIONI DELLA LR 12 DICEMBRE 1985, N. 27 "NORME PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI REGIONALI", DELLA LR 18 AGOSTO 1984, N. 44 "NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE", DELLA LR 28 OTTOBRE 1987, N. 30 "DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DI COMPARTO 1985/1987, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI" E DELLA LR 9 SETTEMBRE 1987, N. 28 "NORME PER LA PUBBLICAZIONE E LA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 8 giugno 1988

Art. 2
1.
L'art. 6 della L. R. 12 dicembre 1985, n. 27, è così sostituito:
" Art. 6
Verifica dei requisiti di ammissibilità
1. Entro 45 giorni dal ricevimento del documento della commissione con il quale la Giunta notifica al candidato la conseguita idoneità nella graduatoria di merito, il candidato medesimo deve inviare alla Giunta i documenti necessari a comprovare quanto dichiarato nella domanda d'ammissione, ai fini della verifica sull'effettivo possesso dei requisiti richiesti dal bando.
2. In caso di verificata mancanza dei requisiti prescritti, sulla base della citata documentazione, la Giunta provvede a comunicare al candidato, con atto motivato, l'esclusione dello stesso, dalle graduatorie di merito e dà corso quindi agli adempimenti di cui al successivo art. 13 ".

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