LEGGE REGIONALE 4 giugno 1988, n. 22
MODIFICAZIONI DELLA LR 12 DICEMBRE 1985, N. 27 "NORME PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI REGIONALI", DELLA LR 18 AGOSTO 1984, N. 44 "NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE", DELLA LR 28 OTTOBRE 1987, N. 30 "DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DI COMPARTO 1985/1987, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI" E DELLA LR 9 SETTEMBRE 1987, N. 28 "NORME PER LA PUBBLICAZIONE E LA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE"
(Legge di pura modifica alla L.R. 12 dicembre 1985, n. 27 e alla L.R. 18 agosto 1984, n. 24, entrambe abrogate da L.R. 26 novembre 2001, n. 43, nonchè all'art. 8 della L.R. 9 settembre 1987, n. 28)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 8 giugno 1988
Art. 9
1. Il 3° comma dell'art. 19 della LR 12 dicembre 1985, n. 27, è soppresso.
2.
Dopo l'ultimo comma dell'art. 19 della L. R. 12 dicembre 1985, n. 27, è aggiunto il seguente:
"9. Le disposizioni del presente articolo e dell'art. 20 non si applicano:
a) agli incarichi di natura ordinaria e corrente attribuiti a liberi professionisti iscritti all'albo per attività relative all'esercizio della libera professione e retribuiti nei limiti delle tariffe vigenti;
b) agli incarichi disposti in base ad un rapporto istituzionale previsto dalle vigenti disposizioni statali o regionali, con enti pubblici, ovvero con enti ed aziende dipendenti dalla Regione stessa;
c) agli incarichi affidati dalla Regione alle società o alle associazioni a cui la Regione medesima partecipa;
d) agli incarichi di componenti delle commissioni di concorso agli accessi nell'amministrazione regionale;
e) agli incarichi per il cui assolvimento è richiesto un impegno di ridotta rilevanza, temporaneo ed occasionale ".