Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1988, n. 22

MODIFICAZIONI DELLA LR 12 DICEMBRE 1985, N. 27 "NORME PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI REGIONALI", DELLA LR 18 AGOSTO 1984, N. 44 "NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE", DELLA LR 28 OTTOBRE 1987, N. 30 "DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DI COMPARTO 1985/1987, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI" E DELLA LR 9 SETTEMBRE 1987, N. 28 "NORME PER LA PUBBLICAZIONE E LA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 8 giugno 1988

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Il comma 2 dell'art. 5 della L. R. 12 dicembre 1985, n. 27, è sostituito dai seguenti:
"2. Nella domanda di ammissione, redatta in carta legale, trasmessa alla Regione secondo le modalità e nei termini stabiliti dal bando, il candidato deve indicare il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la residenza e dichiarare sotto la propria personale responsabilità:
a) di possedere la cittadinanza italiana;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
c) di non aver riportato condanne penali, ovvero le condanne riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;
d) i titoli di studio posseduti;
e) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;
f) di possedere ogni altro requisito generale e specifico, previsto dal bando di concorso facendone esplicita ed analitica menzione.
2 bis. I candidati che abbiano presentato domanda in conformità a quanto prescritto dal presente articolo sono ammessi con riserva.
2 ter. La mancanza dei requisiti richiesti dal bando, accertata secondo le procedure fissate dal successivo art. 6, comporta l'esclusione del candidato dalle gradutatorie di merito e di idoneità ".
Art. 2
1.
L'art. 6 della L. R. 12 dicembre 1985, n. 27, è così sostituito:
" Art. 6
Verifica dei requisiti di ammissibilità
1. Entro 45 giorni dal ricevimento del documento della commissione con il quale la Giunta notifica al candidato la conseguita idoneità nella graduatoria di merito, il candidato medesimo deve inviare alla Giunta i documenti necessari a comprovare quanto dichiarato nella domanda d'ammissione, ai fini della verifica sull'effettivo possesso dei requisiti richiesti dal bando.
2. In caso di verificata mancanza dei requisiti prescritti, sulla base della citata documentazione, la Giunta provvede a comunicare al candidato, con atto motivato, l'esclusione dello stesso, dalle graduatorie di merito e dà corso quindi agli adempimenti di cui al successivo art. 13 ".
Art. 3
1.
Nella lett. c) del terzo comma dell'art. 7 della LR 12 dicembre 1985, n. 27, dopo le parole
" un terzo esperto "
, sono aggiunte le seguenti:
" fra i nominativi indicati dalle organizzazioni sindacali ".
Art. 4
1.
Al comma 1o dell'art. 10 dela LR 12 dicembre 1985, n. 27, dopo le parole
" salvo che non sia diversamente disposto dalla presente legge "
sono aggiunte le seguenti:
" In caso di parità di voto, dirime il voto il presidente ".
Art. 5
1.
Dopo il settimo comma dell'art. 12 della L. R. 12 dicembre 1985, n. 27, è aggiunto il seguente:
"8. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno alla porta dei locali dove si è svolta la prova orale ".
Art. 6
1.
Al comma 1o dell'art. 14 della LR 12 dicembre 1985, n. 27, è soppressa la virgola presente dopo la locuzione
" tre mesi "
ed è aggiunta la preposizione congiuntiva
" e "
dopo le parole
" funzionale inclusa ".
Art. 7
1.
I commi 3 e 4 dell'art. 13 della LR 12 dicembre 1985, n. 27, sono soppressi.
2.
All'art. 13 della L. R. 12 dicembre 1985, n. 27, è aggiunto il comma seguente:
"6. Col medesimo avviso di cui al comma precedente, il vincitore è invitato a indicare quale sia la sede di preferenza alla quale sarà assegnato nel rispetto della graduatoria di merito. In mancanza di preferenza espressa, la Giunta provvede d' ufficio con l'atto di nomina di cui al successivo articolo ".
Art. 8
1.
Nella lettera c) del 1° comma dell' Sito esternoart. 17 della LR 12 dicembre 1985, n. 27, le parole
" VII compresa "
sono sostituite con la parola
" VIII ".
2.
Al 1° comma dell'art. 17 della L. R. 12 dicembre 1985, n. 27, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"d) quando l'assunzione abbia luogo per l'attuazione dei progetti speciali finalizzati previsti da leggi statali o dagli accordi di cui alla Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno ".
Sito esterno
3.
Al 2° comma dell'art. 17, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
"d) alla durata del progetto speciale finalizzato ".
Art. 9
1. Il 3° comma dell'art. 19 della LR 12 dicembre 1985, n. 27, è soppresso.
2.
Dopo l'ultimo comma dell'art. 19 della L. R. 12 dicembre 1985, n. 27, è aggiunto il seguente:
"9. Le disposizioni del presente articolo e dell'art. 20 non si applicano:
a) agli incarichi di natura ordinaria e corrente attribuiti a liberi professionisti iscritti all'albo per attività relative all'esercizio della libera professione e retribuiti nei limiti delle tariffe vigenti;
b) agli incarichi disposti in base ad un rapporto istituzionale previsto dalle vigenti disposizioni statali o regionali, con enti pubblici, ovvero con enti ed aziende dipendenti dalla Regione stessa;
c) agli incarichi affidati dalla Regione alle società o alle associazioni a cui la Regione medesima partecipa;
d) agli incarichi di componenti delle commissioni di concorso agli accessi nell'amministrazione regionale;
e) agli incarichi per il cui assolvimento è richiesto un impegno di ridotta rilevanza, temporaneo ed occasionale ".
Art. 10
1.
Il primo comma dell'art. 20 della L. R. 12 dicembre 1985, n. 27, è sostituito dai seguenti:
"1. Il rappresentante legale della persona giuridica o dell'associazione cui si propone di affidare l'incarico rilascia alla Regione, prima del'adozione del relativo atto di affidamento, un' attestazione, debitamente autenticata, con la quale dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che nessuno fra i propri soci e nessuno dei membri degli organi sociali intrattiene un rapporto di servizio a qualsiasi titolo con la Regione o con gli enti da essa dipendenti.
1 bis. La presenza in qualità di soci o amministratori di associazioni, società o enti, di persone che hanno con la Regione o con gli enti da essa dipendenti un rapporto di servizio, non costituisce causa di esclusione dal conferimento degli incarichi previsti dal precedente articolo, qualora le persone medesime rivestano le summenzionate qualità per nomina o designazione di organi regionali in società, associazioni od enti - promossi dalla Regione e di cui la Regione faccia parte - che perseguano finalità o programmi di interesse della stessa Regione ".
Art. 11
1.
Il primo comma dell'art. 26 della L. R. 12 dicembre 1985, n. 27, è così sostituito:
"1. Le norme della presente legge si applicano anche all'accesso agli impieghi di ruolo e non di ruolo delle aziende e degli enti regionali il cui personale è inquadrato nel ruolo regionale ".
2.
Dopo il secondo comma dell'art. 26 della L. R. 12 dicembre 1985, n. 27, è inserito il seguente:
"2 bis. Gli enti, gli istituti, le aziende disciplinate con leggi regionali, nonchè il Circondario di Rimini, provvedono al conferimento degli incarichi di cui agli articoli 19 e seguenti, secondo il proprio ordinamento, alle medesime condizioni fissate dalle vigenti disposizioni di legge regionale ".
3.
Il terzo comma dell'art. 26 della L. R. 12 dicembre 1985, n. 27, è così sostituito:
"3. Salva la competenza esclusiva del Consiglio regionale per gli incarichi previsti all'art. 18, le norme della presente legge si applicano anche agli enti regionali con proprio distinto ruolo organico, fermo restando, per quanto attiene all'adozione degli atti deliberativi, le competenza fissate dall'ordinamento dell'Ente ".
Art. 12
1. Le disposizioni della presente legge relative a procedure concorsuali di applicano ai concorsi che saranno banditi successivamente alla entrata in vigore della presente legge.
Art. 13
1.
Il terzo alinea del 4o comma dell'art. 10 della L. R. 18 agosto 1984, n. 44, è così sostituito:
- "quindici unità per il Gabinetto del Presidente della Giunta ".
Art. 14
1.
All'art. 45 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, dopo le parole
" per raggiunti limiti di età ",
sono aggiunti le seguenti:
" o di servizio ".
Art. 15
1.
Al 2o comma dell'art. 8 della LR 9 settembre 1987, n. 28, dopo le parole
" gli atti previsti dall'art. 1, comma 1 ",
sono aggiunte le seguenti:
" ad esclusione di quelli indicati alla lettera f) ".
Art. 16
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma 2o, della Costituzione e 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 4 giugno 1988

Espandi Indice