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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1988, n. 24

ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO E DELLE DELEGHE AGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 8 giugno 1988

INDICE

Art. 1 - Finalità
Espandere area tit1 Titolo I - ORGANI DI RAPPRESENTANZA E DI TUTELA DELL'ARTIGIANATO
Espandere area tit1 Titolo II - ALBI DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Espandere area tit1 Titolo III - DELEGHE AGLI ENTI LOCALI
Espandere area tit1 Titolo IV - NORME FINANZIARIE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. In attuazione dei principi della Legge quadro sull'artigianato 8 agosto 1985, n. 443, ed allo scopo di sviluppare e qualificare l'artigianato, la presente legge disciplina l'esercizio di competenze regionali in materia di artigianato e l'esercizio delle deleghe agli Enti locali delle relative funzioni.
2. Disciplina altresì il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato, la tenuta dell'albo delle imprese artigiane e le sanzioni amministrative.
Titolo I
ORGANI DI RAPPRESENTANZA E DI TUTELA DELL'ARTIGIANATO
Art. 2
Commissioni provinciali, circondariale e regionale per l'artigianato
1. Ai sensi dell'art. 9 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno nelle provincie dell'Emilia - Romagna sono istituite, quali organi amministrativi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato, le Commissioni provinciali per l'artigianato.
2. Nel territorio del Circondario di Rimini è istituita la Commissione circondariale per l'artigianato. 3. ai sensi dell'art. 9 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno, è istituita la Commissione regionale per l'artigianato, quale organo di coordinamento delle attività delle Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato.
Art. 3
Funzioni delle Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato
1. Le Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato svolgono le seguenti funzioni riguardanti la tenuta dell'albo delle imprese artigiane:
a) provvedono, anche d'ufficio, all'accertamento dei requisiti delle imprese;
b) adottano le deliberazioni concernenti le iscrizioni, le modifiche e le cancellazioni delle imprese e delle forme associative artigiane dall'albo o dalla separata sezione;
c) provvedono al rilascio di certificati, di atti e visure nonchè alla riscossione a favore della tesoreria regionale dei relativi diritti di segreteria, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale;
d) effettuano la revisione periodica degli albi.
2. Le Commissioni provvedono a raccogliere il complesso dei dati e delle informazioni concernenti l'albo delle imprese artigiane e la sua tenuta, secondo criteri omogenei indicati dalla Giunta regionale.
3. Inoltre alle Commissioni sono attribuiti i seguenti compiti:
a) di proposta e parere alle Amministrazioni provinciali, al Circondario di Rimini e ai Comuni sui piani e sui programmi per l'artigianato anche con riguardo ai piani di formazione professionale e di istruzione artigiana;
b) di studio, di indagine e di rilevazione statistica delle attività artigiane, in collaborazione con gli Enti locali e e con la Commissione regionale;
c) di concorso, per il territorio di competenza, all'elaborazione, promozione e realizzazione del programma di attività della Commissione regionale per l'artigianato;
d) verifica dello stato di attuazione e degli effetti che determinano gli interventi regionali e pubblici, predisponendo a tale riguardo rapporti annuali sullo stato dell'artigianato nel territorio di competenza da trasmettere alle Amministrazioni provinciali, al Circondario di Rimini ed alla Commissione regionale.
Art. 4
Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato
1. La Commissione regionale per l'artigianato esprime parere in merito agli atti di programmazione regionale per l'artigianato nonchè sui programmi per l'istituzione artigiana e la formazione e l'agggiornamento professionale degli artigiani.
2. La Commissione regionale può esprimere pareri e formulare proposte in ordine:
a) progetti di legge o di regolamento concernenti le materie indicate all'art. 1, 2o comma della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno;
b) al progetto di bilancio, per i capitoli concernenti l' artigianato;
c) alle deleghe di funzioni agli Enti locali in materia di artigianato;
d) ad altri atti o provvedimenti che la Regione ritenga di sottoporre al suo esame.
3. La Commissione regionale per la tenuta degli albi delle imprese artigiane svolge le seguenti funzioni:
a) decide in via definitiva sui ricorsi presentati contro le delibere delle Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato in materia di iscrizione, modifica e cancellazione dall'albo;
b) coordina lo svolgimento delle attività di revisione periodica, nell'ambito delle direttive impartite dalla Giunta regionale.
4. La Commissione provvede allo svolgimento di attività di documentazione, indagine e rilevazione statistica, avvalendosi della collaborazione delle Commissioni provinciali e circondariale.
5. La Commissione svolge altresì le seguenti funzioni:
a) di tutela, promozione delle attività artigiane con particolare riferimento allo sviluppo dell'associazionismo economico e alla valorizzazione dei prodotti e dei servizi artigiani;
b) di partecipazione alla predisposizione e alla realizzazione dei programmi di attività e di iniziative, anche con il concorso delle Commissioni provinciali e circondariale;
c) verifica dello stato di attuazione e degli effetti che determinano gli interventi regionali e pubblici, predisponendo a tale riguardo rapporti annuali sullo stato dell'artigianato regionale.
6. Il finanziamento delle attività ed iniziative promozionali previste al quinto comma è disposto con delibera della Giunta regionale nel limite dello stanziamento del bilancio sul capitolo di spesa di cui al secondo alinea del primo comma dell'art. 41.
Art. 5
Organizzazione e funzionamento delle Commissioni provinciali e circondariale
1. Le riunioni delle Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. La Commissione assegna ai propri componenti lo svolgimento di attività di carattere strumentale ed istruttorio. La Commissione può altresì organizzarsi in sezioni di lavoro su specifici oggetti di carattere tecnico purchè non rientranti nelle materie concernenti l'iscrizione, la modificazione e la cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane.
3. Le Commissioni provinciali hanno sede nel capoluogo di provincia; la Commissione circondariale ha sede in Rimini. La sede delle Commissioni è di norma presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Apposita convenzione regolamenta i conseguenti rapporti tra Regione e enti camerali.
4. Le spese concernenti il personale, la sede, le attrezzature, il funzionamento e l'attuazione dei loro compiti sono a carico del bilancio regionale.
5. Presso le rispettive Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato è istituita la Segreteria, quale struttura organizzativa equiparata ad Unità operativa organica come previsto dall'art. 5 della LR 18 agosto 1984, n. 44 " Norme per l'istituzione ed il funzionamento delle strutture organizzative della Regione". Il personale addetto ai compiti di segreteria opera alle dipendenze funzionali del Presidente. Alla dotazione organica, alla individuazione delle relative qualifiche funzionali e dei profili professionali delle segreterie delle Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato, la Regione provvede a norma del quarto comma dell'art. 1 della LR 18 agosto 1984, n. 44, nei limiti della complessiva dotazione organica della Regione.
6. Il segretario è designato dal Presidente della Commissione ed è nominato dal Presidente della Giunta regionale.
7. Il personale occorrente all'espletamento delle funzioni di segreteria e dei compiti tecnico - amministrativi necessari all'attività delle Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato è individuato fra il personale, con qualifica funzionale equipollente a quella prevista dall'organico di segreteria, messo a disposizione dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante le convenzioni di cui al terzo comma ed il relativo costo è a carico del bilancio regionale. Qualora le Camere di commercio non siano in grado di mettere a disposizione il personale necessario la Regione provvede con proprio personale appartenente al ruolo unico regionale, determinato dall'art. 27 della LR 18 agosto 1984, n. 44.
8. Nell'ambito di tali convenzioni dovrà prevedersi che tale personale, pur rimanendo inquadrato nei ruoli organici degli stessi enti di appartenenza e mantenendo il relativo stato giuridico e trattamento economico, è posto funzionalmente alle dipendenze del Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato e, sempre funzionalmente, è coordinato dalla Giunta regionale.
Art. 6
Organizzazione e funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato
1. Per la validità delle riunioni della Commissione regionale per l'artigianato è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. La Commissione assegna ai propri componenti lo svolgimento di attività di carattere strumentale ed istruttorio. La Commissione può altresì organizzarsi in sezioni di lavoro su specifici oggetti di carattere tecnico purchè non rientranti nelle materie concernenti la decisione sui ricorsi.
3. La Commissione ha sede nella città capoluogo di regione.
4. Le spese inerenti alla sede della Commissione, alle attrezzature, al funzionamento e all'attuazione dei compiti sono a carico del bilancio regionale.
5. E' istituita la segreteria della Commissione regionale per l'artigianato quale struttura organizzativa equiparata ad Unità operativa organica come previsto all'art. 5 della LR 18 agosto 1984, n. 44. I compiti di segreteria della Commissione sono svolti da personale appartenente al ruolo unico regionale che opera alle dipendenze funzionali del Presidente. Alla dotazione organica, all'individuazione delle relative qualifiche funzionali ed ai profili professionali la Regione provvede a norma del quarto comma dell'art. 1 della LR 18 agosto 1984, n. 44, nei limiti della complessiva dotazione organica della Regione.
6. Svolge le funzioni di segretario un collaboratore regionale designato dal Presidente della Commissione e nominato dal Presidente della Giunta regionale.
Art. 7
Vigilanza sul funzionamento delle Commissioni
1. La Commissione regionale per l'artigianato e le Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale può ordinare indagini sul funzionamento delle Commissioni regionale, provinciali e circondariale.
3. Nel caso in cui le Commissioni, per dimissioni o per altra causa siano nell'impossibilità di funzionare, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario straordinario che assume i poteri e le funzioni della Commissione, con il compito di promuovere, fra l'altro, il ripristino delle condizioni di regolare funzionamento. Se entro sei mesi dalla nomina il commissario non è stato in grado di ripristinare una situazione di normale funzionamento, il Presidente della Giunta regionale provvede al rinnovo della Commissione con le modalità previste dalla presente legge.
Art. 8
Composizione delle Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato
1. La Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è formata da ventiquattro membri. Essa è composta da:
a) sedici rappresentanti eletti dagli imprenditori artigiani secondo le procedure stabilite dalla presente legge;
b) tre membri nominati dal Presidente della Giunta regionale fra i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentive su base nazionale ed operanti nella provincia o nel circondario di Rimini;
c) il dirigente della sede provinciale INPS, o un suo delegato;
d) un rappresentante designato dal responsabile dell'Ufficio provinciale del lavoro;
e) tre membri nominati dal Presidente della Giunta regionale tra gli esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni artigiane a struttura regionale.
2. Il Presidente della Commissione provinciale o circondariale è eletto tra i rappresentanti di cui alla lett. a) del primo comma nella seduta di insediamento. Per i primi tre scrutini è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei componenti la Commissione. Nel quarto scrutinio si procede alla votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto Presidente il più anziano di età. Successivamente e con lo stesso procedimento viene eletto il Vicepresidente.
3. I componenti decadono dall'Ufficio in caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge per la loro nomina. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale.
4. I componenti eletti, se deceduti o dimissionari o decaduti, sono sostituiti dal Presidente della Giunta regionale con il primo dei non eletti nella stessa lista di appartenenza del componente cessato.
5. La Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato continua ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione.
6. La designazione dei componenti indicati alle lettere b), c), d) ed e) del primo comma deve essere comunicata al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di omessa designazione di alcuni dei membri, il Presidente della Giunta regionale assegna un ulteriore termine non superiore a trenta giorni per provvedervi. Decorso inutilmente anche quest' ultimo termine, provvede ugualmente alla nomina dei membri già designati e all'insediamento della Commissione, la quale risulta validamente costituita a tutti gli effetti. E' fatta salva la nomina dei componenti designati tardivamente.
Art. 9
Elettorato attivo e passivo
1. Sono elettori gli imprenditori artigiani titolari di impresa individuale e i delegati designati dai soci di impresa societaria, fra i soci imprenditori artigiani della stessa impresa, in ragione di un delegato per ogni impresa societaria iscritta all'albo provinciale o circondariale delle imprese artigiane.
2. Sono eleggibili a rappresentanti artigiani della Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato previsti alla lett. a) dell'art. 8, i titolari di imprese artigiane aventi sede nella provincia da almeno tre anni, che siano iscritti nelle liste elettoriali del Comune di residenza e che abbiano poteri di rappresentanza della rispettiva azienda.
Art. 10
Ripartizione in sezione elettorali e tenuta dell'elenco generale degli eventi diritto al voto
1. Le Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono a deliberare le divisione del territorio di competenza in sezioni elettorali, indicando il comune ove le stesse hanno sede e la relativa numerazione progressiva, e ne danno comunicazione ai Sindaci dei Comuni interessati.
2. Il numero delle sezioni elettorali è determinato in modo che ciascuna di esse comprenda un numero di elettori non inferiore a 120 e non superiore a 600.
3. Le Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato, nell'esercizio della tenuta dell'albo provinciale o circondariale delle imprese artigiane, provvedono all'aggiornamento dell'elenco generale degli aventi diritto al voto e delle sezioni elettorali che lo compongono.
Art. 11
Composizione dei seggi
1. I Sindaci dei Comuni scelti come sede di seggio elettorale, entro i successivi quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad individuare i locali adibiti a sedi di seggio e a darne comunicazione al Presidente della Commissione provinciale o circondariale per l'artiginato.
2. Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un Presidente, tre scrutatori e da un segretario.
3. Il Presidente del seggio elettorale è nominato dal Presidente della Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, ed è scelto tra coloro che abbiano già ricoperto tale ufficio in precedenti elezioni politiche o amministrative.
4. Gli scrutatori, scelti tra gli artigiani elettori, che nominati dal Presidente della Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato su proposta dei presentatori delle liste dei candidati.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dal Presidente del seggio.
6. In caso di assenza temporanea del Presidente del seggio, uno scrutatore, preventivamente scelto dal Presidente stesso, ne assume le funzioni.
7. Per la validità delle operazioni elettorali del seggio debbono essere presenti almeno tre componenti, tra cui il Presidente o lo scrutatore preventivamente scelto ai sensi del sesto comma.
8. Il seggio elettorale di ogni capoluogo di provincia e del circondario di Rimini, contrassegnato con il numero più basso, terminate le operazioni di scrutinio, si costituisce in ufficio centrale con il compito di provvedere alle operazioni previste dai commi 8, 9. 10, 11, 12 e 13 dell'art. 17.
9. Per le suddette operazioni l'ufficio centrale è integrato da quattro scrutatori nominati dal Presidente della Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato e da un segretario scelto dal Presidente dell'ufficio centrale.
Art. 12
Elezioni: adempimenti generali
1. Le elezioni degli imprenditori artigiani in qualità di rappresentanti nella Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato previsti alla lett. a) del primo comma dell'art. 8 hanno luogo ogni cinque anni.
2. Il Presidente della Regione indice le elezioni e stabilisce con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale entro il sessantesimo giorno precedente, la data delle elezioni e ne dà comunicazione ai Sindaci dei Comuni della Regione, ai Presidenti delle Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato e al Presidente della Commissione regionale per l'artigianato.
3. Le Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato, con manifesto da pubblicarsi entro il quarantacinquesimo giorno precedente a quello fissato per le elezioni, ne danno avviso agli elettori.
Art. 13
Procedimento elettorale
1. I Presidenti delle Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato, entro il quarantacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni, predispongono l'elenco generale degli aventi diritto al voto.
2. Tale elenco contiene in ordine alfabetico i dati anagrafici degli imprenditori artigiani elettori, nonchè il comune in cui è ubicata l'azienda.
3. L'elenco generale degli elettori di ogni Provincia e del Circondario di Rimini, vidimato in calce dal Presidente della Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, è depositato in copia presso gli uffici della Commissione per essere consultato da chiunque ne abbia diritto.
4. Eventuali errori od omissioni debbono essere segnalati al Presidente della Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato per le regolarizzazioni del caso fino al termine delle operazione di votazione.
5. Per ciascuna delle sezioni istituite a norma del primo comma dell'art. 10, la Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato compila in duplice copia la lista degli elettori iscritti: una copia è depositata, per consultazione, presso gli uffici della Commissione, l'altra è utilizzata per le operazioni elettorali. Entrambe le copie vidimate in calce dal Presidente della Commmisione provinciale o circondariale per l'artigianato attestano il numero digli iscritti in ciascuna sezione.
6. I Presidenti delle Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato altresì provvedono:
a) entro il ventitreesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni a trasmettere gli avvisi di nomina dei Presidente di seggio e degli scrutatori con i relativi dati anagrafici ai Sindaci dei Comuni per la notificazione agli interessati;
b) entro il quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni ad inviare comunicazione scritta a tutti gli aventi diritto al voto, con l'indicazione del luogo, dell'orario della votazione e del numero della sezione elettorale di appartenenza;
c) entro il secondo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni a trasmettere ai Sindaci dei Comuni, nei quali si svolgeranno le operazioni di voto per ogni sezione istituita, per la consegna ai Presidenti degli uffici elettorali:
1) le liste degli aventi diritto al voto;
2) i verbali in duplice copia delle operazioni di voto e di scrutinio;
3) le schede elettorali;
4) il bollo dell'ufficio elettorale;
5) l'elenco dei delegati;
6) la cancelleria.
7. Gli adempimenti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) della lett. c) del sesto comma sono eseguiti secondo il modello approvato dal Presidente della Giunta regionale.
8. I Sindaci dei Comuni della provincia interessati e del Circondario di Rimini provvedono:
a) entro il decimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni a notificare ai Presidenti di seggio e agli scrutatori le rispettive nomine a mezzo dei messi comunali, dandone altresì comunicazione ai Presidenti delle Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato:
b) consegnare, nel giorno fissato per le elezioni, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, ad ogni Presidente:
1) i locali in cui si svolgono le operazioni elettorali;
2) il verbale in duplice copia delle operazioni di voto e di scrutinio, le schede elettorali, il bollo dell'ufficio elettorale;
3) la lista degli aventi diritto al voto assegnati ad ogni ufficio elettorale;
4) copia dell'atto di formale istituzione dell'ufficio elettorale;
5) la cancelleria, le urne, gli arredi e le cabine occorrenti per le votazioni;
6) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati che devono essere affisse nella sala delle votazioni e nelle adiacenze del seggio.
Art. 14
Presentazione delle candidature
1. Le candidature sono raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore a cinque e non superiore a sedici.
2. Le liste dei candidati sono presentate in ciascuna provincia e nel Circondario di Rimini presso l'ufficio della Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato da non meno di 400 elettori. La loro firma è autenticata da un notaio o nelle altre forme consentite dalla legge.
3. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.
4. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita.
5. Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal notaio, o nelle altre forme consentite dalla legge, nonchè la certificazione di iscrizione alle liste elettorali del Comune di residenza a norma del secondo comma dell'art. 9 e la documentazione prevista al terzo comma dell'art. 9.
6. E' obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato.
7. Alla lista è allegata l'indicazione di due delegati autorizzati a designare due rappresentanti di lista presso ogni ufficio elettorale.
8. La presentazione delle candidature è effettuata fra le ore 8 del trentanovesimo giorno e fino alle ore 12 del trentacinquesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni.
9. Il Presidente della Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato o un suo delegato rilascia ricevuta degli atti presentati indicando il giorno e l'ora della presentazione.
10. La Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, entro il trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni:
a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza, ovvero con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, assegnando un termine di non oltre quarantotto ore per la presentazione di un altro contrassegno;
c) cancella i nomi dei candidati che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge o per i quali manchi la dichiarazione di accettazione;
d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiori al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.
11. I delegati di lista possono prendere cognizione entro la stessa sera delle contestazioni fatte dalle Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato e delle modifiche da queste apportate alle liste dei candidati. La Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato si torna a riunire l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.
Art. 15
Manifesto e schede elettorali
1. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle elezioni il Presidente della Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato provvede alla stampa ed alla tramissione di un congruo numero di manifesti con le liste dei candidati ai Sindaci della provincia per l'affissione all'Albo pretorio e in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente le elezioni.
2. Il Presidente della Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato provvede altresì alla stampa delle schede nelle quali le liste sono riportate secondo l'ordine di presentazione.
3. Il Presidente della Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, entro il decimo giorno antecedente quello delle elezioni, trasmette al Sindaco, per la consegna al Presidente di ogni ufficio elettorale, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di liste presso gli uffici elettorali.
Art. 16
Operazioni di votazione
1. I seggi elettorali restano aperti ininterrottamente dalle ore 6 alle ore 22 del giorno fissato per le elezioni. Nel giorno delle elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale.
2. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali gli elettori ancora presenti in sala possono esercitare il loro diritto di voto.
3. Alle ore 6 del giorno fissato per le elezioni il Presidente costituisce l'ufficio elettorale chiamando a farne parte gli scrutatori ed invitando i rappresentanti di lista ad assistere.
4. Qualora tutti o alcuni degli scrutatori non siano presenti, il Presidente del seggio lo segnala al Presidente della Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato e provvede alla sostituzione degli scrutatori assenti con gli elettori presenti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del seggio, provvede il Presidente della Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato.
5. Dopo la costituzione del seggio il Presidente accerta l'agibilità del locale e la presenza in esso delle cabine e degli apprestamenti necessari ad assicurare la segretezza e la libertà di voto.
6. Il Presidente del seggio, per l'autenticazione delle schede, suddivide tra gli scrutatori un numero complessivo di schede corrispondenti a quello degli iscritti. Le schede saranno di seguito bollate con l'apposito timbro in dotazione al seggio.
7. Terminate dette operazioni, il Presidente ammette gli elettori al voto entro e non oltre le ore 8.
8. Gli elettori sono ammessi al voto previa presentazione di un valido documento di identità ai sensi di legge. Uno degli scrutatori riporta gli estremi del documento d' identità ed appone la propria firma nell'apposita colonna della lista della sezione accanto al nome dei votanti.
9. L'elettore può manifestare non più di quattro preferenze ed esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Le eventuali preferenze eccedenti o attribuite a candidati non compresi nella lista votata sono da considerarsi come non apposte.
10. Le operazioni di voto proseguono fino alle ore 22.
Art. 17
Scrutinio e proclamazione degli eletti
1. Terminate le operazioni di voto, il Presidente provvede a chiudere e sigillare le urne contenenti le schede e la sala di votazioni in modo che nessuno possa accedervi. Rinvia le operazioni di scrutinio alle ore 8 del giorno successivo.
2. Il giorno successivo a quello delle votazioni, constatata l'integrità dei sigilli, il Presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.
3. Terminato lo scrutinio, il Presidente ne certifica il risultato nel verbale riportando i voti conseguiti da ciascuna lista e le preferenze attribuite ai candidati, il numero delle schede bianche e delle schede nulle.
4. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami, dei voti contestati, che siano o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal Presidente.
5. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i componenti l'Ufficio.
6. Un esemplare del verbale viene depositato dal Presidente del seggio o suo delegato nella segreteria del Comune sede di sezione elettorale ed ogni elettorale ha diritto di prenderne conoscenza.
7. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutte le schede in un plico sigillato e firmato dal Presidente, è recapitato immediatamente, a mezzo di messo comunale, all'ufficio centrale del Comune capoluogo della provincia o del Comune di Rimini.
8. Il Presidente dell'ufficio centrale, nello stesso giorno delle operazioni di scrutinio, riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati. Determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.
9. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni della provincia o del circondario.
10. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
11. L'assegnazione dei sedici posti di componenti della Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato avviene nel modo seguente:
a) si divide il totale dei voti validi, riportati da tutte le liste dei candidati, per il numero dei rappresentanti da eleggere " più uno", ottenendo così il quoziente elettorale. Nell'effettuare la divisione è trascurata la parte decimale del quoziente; si attribuiscono quindi a ciascuna lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista;
b) i posti di rappresentante eventualmente restanti sono attribuiti alle liste di candidati per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia avuto la più alta cifra elettorale.
12. Il Presidente dell'ufficio centrale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai posti di rappresentante attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre individuali. In caso di parità di tale cifra è graduato prima il più anziano di età.
13. Il Presidente dell'ufficio centrale certifica le operazioni di proclamazione su apposita verbale, redatto sul modello approvato dal Presidente della Giunta regionale, e lo trasmette immediatamente al Presidente della Commissioni provinciale o circondariale per l'artigianato e al Presidente della Giunta regionale.
Art. 18
Disposizioni sui ricorsi
1. In merito alle controversie concernenti la presentazione e l'accettazione delle liste, gli interessati possono proporre opposizione scritta alla Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato entro il trentesimo giorno antecedente alla data delle elezioni. Il giorno successivo la Commissione delibera sui ricorsi e ne dà notifica ai delegati di lista.
2. In merito alle controversie concernenti le operazioni elettorali, gli interessati possono proporre opposizione scritta alla Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato entro il quinto successivo all'evento che ha determinato la controversia.
3. Contro le decisioni della Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato i medesimi interessati possono ricorrere al Presidente della Giunta regionale entro il terzo giorno successivo alla notifica della decisione stessa.
Art. 19
Rinvio alla legislazione statale
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del DPR 16 maggio 1960, n. 570 Sito esterno, concernente la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
Art. 20
Disposizioni per la Commissione per l'artigianato del Circondario di Rimini
1. In occasione della prima elezione dei componenti artigiani della Commissione per l'artigianato del Circondario di Rimini, le funzioni che la legge assegna alla Commissione provinciale per l'artigianato nel procedimento elettorale sono svolte dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Forlì.
2. Salvo quanto previsto dal primo comma, con decreto del Presidente della Giunta regionale è costituito il Commissariato speciale composto:
a) dal Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato di Forlì, che lo presiede;
b) da due commissari designati dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Forlì.
3. Al Commissariato spetta il compito di curare la ricerca della sede, del personale e delle attrezzature necessarie al funzionamento della costituenda Commissione circondariale, nonchè di costituire l'albo delle imprese artigiane del Circondario di Rimini mediante scorporo dall'albo provinciale delle imprese artigiane di Forlì e di rilevare copia della relativa documentazione dall'archivio della Commissione provinciale per l'artigianato di Forlì.
4. L'albo stesso è gestito dal Commissariato fino all'insediamento della Commissione circondariale per l'artigianato di Rimini istituita ai sensi del secondo comma dell'art. 2.
Art. 21
Commissione regionale per l'artigianato Costituzione e composizione
1. La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta:
a) dai Presidenti delle Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato;
b) da tre rappresentanti della Regione designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
c) da cinque membri nominati dal Presidente della Regione, sentita la competente Commissione consiliare, fra gli esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentantive a struttura nazionale operanti nella regione.
2. Il Presidente della Commissione regionale è eletto nella seduta di insediamento. Per i primi tre scrutini è richiesto il voto favorevole delle metà più uno dei componenti la Commissione. Nel quarto scrutinio si procede alla votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto Presidente il più anziano di età. Successivamente e con lo stesso procedimento viene eletto il Vicepresidente.
3. La Commissione regionale per l'artigianato dura in carica cinque anni. Alla scadenza la Commissione continua ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione.
4. I componenti decadono dall'ufficio in caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge per la loro nomina. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale.
Titolo II
ALBI DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Art. 22
Organizzazione degli albi
1. Agli albi provinciali o circondariale delle imprese artigiane istituiti dall'art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n 443 Sito esterno, sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti previsti agli artt. 2, 3 e 4 della stessa legge, che hanno sede nel territorio della provincia o del circondario. Per le imprese artigiane esercitate in forma ambulante si fa riferimento alla residenza del titolare.
2. Alla separata sezione dell'albo sono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, in conformità a quanto previsto all'art. 6 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno, che abbiano sede legale nel territorio della provincia o del circondario.
3. Ai fini di meglio programmare gli interventi di istruzione artigiana e delle attività di formazione e aggiornamento professionale degli imprenditori artigiani, la Giunta regionale può sentita la Commissione regionale per l'artigianato, disporre l'annotazione delle imprese artigiane in appositi elenchi riferiti ad attività omogenee.
4. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, approva la modulistica per l'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo ed impartisce disposizioni in merito al coordinamento ed allo svolgimento delle attività di documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali.
Art. 23
Iscrizione all'albo delle imprese artigiane
1. Per l'adempimento dell'obbligo di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane tutte le imprese che siano in possesso dei requisiti previsti agli artt. 2, 3 e 4 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno, sono tenute a presentare domande di iscrizione alla Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio dell'attività o dall'acquisizione dei requisiti di legge o, per le società in nome collettivo e per le società previste dall'art. 26 quater del decreto legge 31 ottobre 1980, n. 693 Sito esterno, convertito con Legge 22 dicembre 1980, n. 891 Sito esterno, dalla registrazione prevista dall'art. 2296 CC, o quando trattasi di attività esercitata da società di persone soggetti all'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese a norma dell'art. 2200 del CC, dalla data dell'iscrizione stessa.
2. Alla domanda di iscrizione è allegata l'apposita certificazione, rilasciata dal Comune ove l'impresa ha sede a norma del quarto comma dell'art. 63 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
3. Le Amministrazioni comunali sono tenute ad effettuare l'istruttoria di legge e a rilasciare la relativa certificazione all'impresa richiedente entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
4. La Commissione, esaminata la certificazione del Comune ed esperiti anche direttamente gli accertamenti del caso, provvede entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda a comunicare la decisione all'interessato.
5. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione decorrono dalla data di adozione dell'atto di iscrizione nell'albo delle imprese da parte della Commissione e, nel caso la comunicazione della decisione all'interessato non intervenga entro il termine prescritto, dal sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda.
6. Le delibere di diniego dell'iscrizione all'albo e di cancellazione dall'albo stesso devono essere motivate.
7. L'iscrizione all'albo è comprovata da apposito certificato rilasciato dalla Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato.
8. Nessuna impresa può adottare, quale ditta, insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se la stessa non è iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane.
Art. 24
Modificazioni e cancellazioni dall'albo su comunicazione delle imprese artigiane
1. Le imprese artigiane iscritte all'albo sono tenute a trasmettere alla Commissione, entro trenta giorni, le denunce delle modificazioni, di fatto e di diritto, relative ai requisiti ed alle condizioni dichiarate ed accertate ai fini dell'iscrizione all'albo o, qualora soggette alla registrazione, ai sensi dell'art. 2200 del codice civile, sono tenute a denunciare l'avvenuta modificazione entro trenta giorni dalla data della registrazione stessa.
2. Le imprese artigiane iscritte all'albo che cessino l' attività o che perdano i requisiti di legge sono tenute a farne denuncia alla Commissione entro il termine di trenta giorni o, qualora soggette alla registrazione ai sensi dell'art 2200 del codice civile, sono tenute a denunciare l'avvenuta cancellazione dal registro entro trenta giorni.
3. La Commissione, esperiti gli accertamenti del caso, delibera in merito alla denuncia ricevuta, provvedendo a comunicare la decisione all'interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della stessa. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento delle modificazioni o come cancellazione dall'albo.
4. Gli effetti della modifica e della cancellazione decorrono dalla data della deliberazione o, nel caso di mancata comunicazione, dal giorno di scadenza del termine di cui al terzo comma.
Art. 25
Accertamenti d' ufficio sulla sussistenza e modificazione dei requisiti delle imprese iscritte all'albo
1. La Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, a seguito di notizia diretta o di altri elementi conoscitivi, può disporre in ogni momento, con proprio atto, l'avvio della procedura di accertamento d' ufficio a carico di imprese iscritte all'albo, in ordine alla sussistenza e modificazione dei requisiti di legge.
2. La Commissione alla quale gli organi, gli enti e le amministrazioni pubbliche, avendo riscontrato l'inesistenza di uno dei requisiti di legge nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne abbiano dato comunicazione, dispone, senza indugio e all'atto stesso del ricevimento della comunicazione, l'avvio della procedura di accertamento.
3. L'avvio della procedura di accertamento viene comunicata entro il termine di quindici giorni all'impresa interessata perchè provveda a far conoscere alla Commissione le proprie ragioni in merito entro i successivi quindici giorni.
4. La Commissione, esperiti gli accertamenti di rito, decide in merito ed entro sessanta giorni dall'avvio della procedura comunica la decisione all'impresa interessata, nonchè agli organi ed enti che avevano riscontrato l'inesistenza dei requisiti.
Art. 26
Iscrizione alla separata sezione dell'albo
1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, tra imprese artigiane, di cui al primo comma dell'art. 6 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno, sono ammessi a godere delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e a adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, a condizione che siano iscritti nella separata sezione dell'albo.
2. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui al comma precedente i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui al terzo comma dell'art. 6 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno, se sono iscritti nella separata sezione dell'albo.
3. L'iscrizione alla separata sezione dell'albo dei soggetti di cui al primo e secondo comma è disposta dalla Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato su domanda del consorzio o società consortile interessato, previo accertamento del possesso dello status di impresa artigiana da parte dei soggetti associati nelle proporzioni previste al terzo comma dell'art. 6 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno.
4. I consorzi e le società consortili sono iscritti nella separata sezione dell'albo, con l'indicazione, per ciascun consorzio o società consortile, delle imprese che li costituiscono e, nell'ipotesi di consorzi o di società consortili miste, degli altri soggetti associati.
5. I consorzi e le società consortili di cui ai commi precedenti sono tenuti a comunicare alla Commissione le modificazioni di fatto e di diritto intervenute successivamente all'iscrizione, ivi inclusa la perdita di requisiti artigiani di una o più delle imprese associate, nonchè la cessazione del consorzio o società consortile.
Art. 27
Revisione dell'albo delle imprese artigiane
1. Ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno, ogni trenta mesi, con decreto del Presidente della Giunta regionale, è indetta la revisione degli albi provinciali e circondariale delle imprese artigiane.
2. Le procedure per l'effettuazione della revisione sono determinate con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Le Commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato si possono avvalere, previa intesa, degli uffici comunali per la raccolta delle informazioni sulle imprese e forme associative artigiane in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
Art. 28
Ricorsi alla Commissione regionale per l'artigianato
1. I ricorsi in via amministrativa contro la deliberazione delle Commissioni provinciali e circondariale in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo o dalla sezione separata, sono presentati alla Commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione stessa, dagli interessati, nonchè dagli enti, dagli organi e dalle amministrazioni pubbliche che, avendo riscontrato l'inesistenza dei requisiti, ne abbiano dato comunicazione.
2. La Commissione regionale per l'artigianato, esperiti anche direttamente gli accertamenti del caso, delibera in merito ai ricorsi e comunica la decisione agli interessati e, per l'esecuzione, alla competente Commissione provinciale o circondariale.
3. La Commissione regionale per l'artigianato può d' ufficio o su domanda del ricorrente, ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199 Sito esterno, sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
4. Contro la decisione della Commissione regionale per l'artigianato può proporsi ricorso al tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Art. 29
Rapporti tra albo delle imprese artigiane e registro delle ditte
1. Entro quindici giorni dal ricevimento delle domande di iscrizione all'albo delle imprese artigiane le Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato ne danno comunicazione al registro delle ditte per l'annotazione prevista dal secondo comma dell'art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno.
2. Analogamente le Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato provvedono a comunicare al registro delle ditte, entro quindici giorni, le denunce di modifica e di cessazione dall'albo, nonchè a comunicare ogni decisione assunta in ordine all'iscrizione, modificazione o cancellazione dall'albo delle imprese artigiane.
Art. 30
Sanzioni amministrative
1. Ai trasgressori delle disposizioni previste al primo comma dell'art. 23 e delle disposizioni del secondo comma dell'art. 24 è irrogata la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma non inferiore a Lire cinquecentomila e non superiore a Lire tremilioni.
2. Ai trasgressori delle disposizioni previste al primo comma dell'art. 24 è irrogata una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma non inferiore a Lire trecentomila e non superiore a Lire unmilioneottocentomila.
3. A chiunque renda dichiarazioni non veritiere o contenenti dati inesatti tali che inducano in errore gli organi amministrativi competenti è irrogata la sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una somma non inferiore a Lire seicentocinquantamila e non superiore a Lire quattromilioni.
4. Alle imprese, ai consorzi o società consortili tra imprese che, non essendo iscritti all'albo delle imprese artigiane o alla separata sezione, usino illegittimamente ditte, insegne, marchi o denominazioni in cui ricorrano i riferimenti all'artigianato, è irrogata la sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una somma non inferiore a Lire ottocentotrentamila e non superiore a Lire cinquemilioni.
5. L'applicazione delle sanzioni amministrative è delegata alle Amministrazioni comunali nel rispetto delle procedure e delle disposizioni della LR 28 aprile 1984, n 21, concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.
6. Il Presidente e il Vicepresidente protempore della Commissione regionale per l'artigianato nonchè i Presidenti protempore delle Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato e, per il rispettivo territorio di competenza, i Vicepresidenti protempore delle Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato sono abilitati ai sensi dell'art. 6 della LR 28 aprile 1984, n. 21, ad effettuare gli accertamenti e tutte le altre attività previste agli artt. 13, 14, 15 e 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno.
7. I titolari delle funzioni di cui al sesto comma sono tenuti a redigere il processo verbale a norma dell'art. 8 della LR 28 aprile 1984, n. 21, ed a notificarlo direttamente al contravventore, trasmettendo poi l'originale, con la prova delle avvenute notifiche, all'Amministrazione comunale per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
8. Le autorità che hanno competenza in materia di artigianato devono segnalare ai Comuni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, le violazioni di legge di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
Titolo III
DELEGHE AGLI ENTI LOCALI
Art. 31
Disposizioni generali
1. Le funzioni regionali concernenti la programmazione dello sviluppo e della qualificazione dell'artigianato su scala locale, nonchè l'esercizio delle funzioni amministrative di istruttoria, di verifica e di controllo connessi alla gestione degli interventi per l'artigianato, sono delegate alle Province e al Circondario di Rimini con la sola eccezione di quegli interventi che le leggi stesse abbiano delegato ai Comuni, ovvero espressamente riservato alla competenza della Giunta regionale.
2. Le funzioni regionali concernenti la programmazione dello sviluppo e della qualificazione dell'artigianato di servizio e degli insediamenti artigiani, sono delegate ai Comuni.
3. La disciplina delle relazioni tra i diversi strumenti di programmazione, le forme di coordinamento tra i livelli istituzionali, le modalità di esercizio delle funzioni programmatorie delle Province, le modalità di concorso dei Comuni alla formulazione dei piani provinciali, le iniziative di gestione associata, nonchè i rapporti tra Regione ed enti delegati sono disciplinati secondo quanto disposto dalla LR 27 febbraio 1984, n. 6.
4. I programmi ed i progetti operativi previsti dalle Leggi regionali 16 maggio 1986, n. 12, 16 maggio 1986, n 13, 16 maggio 1986, n. 14 e 3 gennaio 1987, n. 1, costituiscono strumenti attuativi dei piani e dei programmi locali.
5. Ai fini dell'applicazione della presente legge, le Province ed il Comitato circondariale di Rimini svolgono attività di coordinamento e di informazione nei confronti dei Comuni tenendo conto delle direttive regionali.
Art. 32
Funzioni dei Comuni
1. I Comuni, in relazione alla natura ed alle caratteristiche del settore artigiano, possono provvedere alle funzioni programmatorie in forma singola od associata o mediante intese. In ogni caso i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti esercitano tali funzioni sulla base dell'adozione di un programma comunale per l'artigianato, nel quale, in conformità al piano provinciale o circondariale per l'artigianato, siano determinati gli obiettivi di sviluppo e qualificazione dell'artigianato, siano enunciate le direttive per la realizzazione degli obiettivi prefissati e siano reciprocamente coordinate le attività proprie del Comune, nel settore specifico o in quelli direttamente incidenti su questo, e le funzioni delegate dalla Regione.
2. In tutti i restanti casi in cui non abbiano optato per l'esercizio associato delle funzioni delegate a norma dell'art. 9 della LR 27 febbraio 1984, n. 6, le Amministrazioni comunali adottano singoli programmi di intervento sulla base delle deleghe espressamente attribuite dalle leggi regionali nel settore artigiano.
3. Ai Comuni spettano le funzioni indicate al quinto comma dell'art. 8 della LR 16 maggio 1986, n. 14, per l'allestimento ed il potenziamento delle aree di insediamento delle imprese artigiane, per il recupero funzionale di immobili destinati a laboratori artigiani e per l'organizzazione di servizi d' area, nonchè le funzioni indicate al quinto comma dell'art. 8 della LR 3 gennaio 1987, n. 1, per la realizzazione dei centri integrati di servizio e per gli interventi di qualificazione dell'artigianato di servizio.
4. Ai Comuni spetta inoltre la verifica sulla corretta utilizzazione degli incentivi da parte dei destinatari e la valutazione degli effetti, secondo indicatori stabiliti dalla Giunta regionale.
5. I Comuni adottano il programma comunale per l'artigianato o i programmi di intervento in conformità al piano provinciale e circondariale per l'artigianato.
Art. 33
Funzioni delle Province e del Circondario di Rimini
1. Le Province e il Circondario di Rimini esercitano le funzioni di programmazione mediante l'adozione del piano provinciale o circondariale per l'artigianato quale strumento per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato e per la programmazione dell'intervento regionale nel settore.
2. Il piano provinciale o circondariale per l'artigianato determina gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione dell'artigianato, enuncia le direttive per la realizzazione degli obiettivi prefissati in conformità con gli obiettivi della programmazione regionale e degli indirizzi di coordinamento emanati dalla Regione ai sensi dell'art. 34.
3. Alle Assemblee dei Comuni previste dal quinto comma dell'art. 4 della LR 27 febbraio 1984, n. 6, spetta la definizione, per il rispettivo territorio, delle articolazioni del piano provinciale.
4. Le Province ed il Comitato circondariale di Rimini, per la elaborazione e la definizione del piano provinciale e circondariale per l'artigianato, si avvalgono del concorso dei Comuni ai sensi dell'art. 2 della LR 27 febbraio 1984, n. 6.
5. L'eventuale contrasto tra il programma comunale ed il piano provinciale o circondariale per l'artigianato è risolto d' intesa tra la Provincia o il Circondario di Rimini e l'Amministrazione comunale. Decorso il termine di trenta giorni senza che sia stata raggiunta l'intesa, la decisione è rimessa alla Giunta regionale.
6. La verifica di conformità del piano provinciale e circondariale per l'artigianato con il programma regionale di sviluppo, anche agli effetti della rappresentazione della spesa del bilancio regionale pluriennale ed annuale, è di competenza del Consiglio regionale a norma degli artt. 3 e 4 della LR 27 febbraio 1984, n. 6.
7. Le Province ed il Circondario di Rimini esercitano altresì le funzioni:
a) di concessione dei contributi e delle agevolazioni previsti dalla LR 2 aprile 1973, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, dalla LR 2 aprile 1982, n. 14, dagli articoli 3 e 6 della LR 27 gennaio 1986, n. 4 dalla LR 16 maggio 1986, n. 12 e dalla LR 16 maggio 1986, n. 13. L'esercizio delle funzioni delegate è svolto in conformità al piano provinciale o circondariale per l'artigianato e sulla base degli indirizzi regionali;
b) di verifica della corretta utilizzazione degli incentivi da parte dei destinatari e di valutazione dei risultati conseguiti, secondo indicatori stabiliti dalla Giunta regionale, degli interventi regionali delegati alle Province o al Circondario di Rimini.
Art. 34
Indirizzo e coordinamento delle funzioni delegate
1. Il rapporto tra la Regione e gli enti delegati è disciplinato dalle norme di cui al titolo terzo della LR 27 febbraio 1984, n. 6.
Art. 35
Scambio di informazioni
1. Per la realizzazione degli obiettivi della programmazione, gli enti delegati hanno accesso alle informazioni di base contenute nell'albo provinciale delle imprese artigiane. In ogni caso le Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato forniscono periodicamente agli enti delegati, secondo criteri ed indicatori omogenei conoscitivi registrati nell'albo.
2. Gli enti delegati sono tenuti a fornire alla regione tutte le informazioni relative alla concessione dei contributi e delle agevolazioni alle imprese e ai consorzi artigiani secondo criteri ed indicatori stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 36
Ripartizione delle risorse e resoconti
1. Le risorse finanziarie regionali per l'attuazione dei piani provinciali o circondariale e dei programmi comunali per l'artigianato sono ripartite con delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, tra gli enti delegati in conformità ai piani provinciali o circondariale e ai programmi comunali e sulla base di parametri concernenti sia indicatori socio - economici del territorio, sia il grado di concreta realizzazione dei rispettivi piani e programmi da parte dei singoli enti delegati.
2. Gli enti delegati entro il 31 marzo di ogni anno redigono il rendiconto finanziario, sentito il parere del competente Ufficio di ragioneria, e lo trasmettono alla Regione accompagnandolo con una relazione nella quale sono esposte le osservazioni sul rendiconto medesimo. L'omesso invio o l'incompleta redazione di detti documenti comporta la sospensione delle residue rate da trasferire.
3. Le risorse assegnate o trasferite che non siano state integralmente utilizzate possono essere nuovamente assegnate ad altri enti delegati con le modalità previste al primo comma.
4. Qualora la delega si riferisca ad interventi di sviluppo autorizzati da leggi pluriennali, il riparto può riguardare l'intera autorizzazione pluriennale di spesa.
5. Per le funzioni delegate che comportano erogazioni in conto capitale i fondi sono trasferiti dal bilancio regionale a quello degli enti delegati, fatto salvo il mantenimento della loro destinazione originaria e l'acquisizione di una collocazione specifica di bilancio, atta a facilitarne l'individuazione secondo quanto stabilito dal quarto comma e dal quinto comma dell'art. 30 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
6. Per le funzioni delegate che comportano l'erogazione di fondi in annualità costanti per il concorso nell'ammortamento di prestiti, i fondi permangono nel bilancio e nella cassa della Regione. Sulla base delle deliberazioni di riparto dei relativi limiti di impegno, gli enti delegati assumono gli atti di concessione dei contributi in conto interessi disponendo l'imputazione a carico del corrispondente capitolo di bilancio della Regione.
7. Sulla base di tali atti e della documentazione probatoria della stipulazione di mutui agevolati, gli uffici regionali competenti provvedono all'emissione dei ruoli di spesa fissa ed all'erogazione dei fondi ai diretti destinatari.
Art. 37
Dotazione di mezzi
1. Al fine di assicurare l'effettivo sostegno dell'esercizio delle funzioni delegate, come previsto all'art. 36 della LR 27 febbraio 1984, n. 6, il Presidente della Giunta regionale stipula con le Province e con i Comuni di cui al primo comma dell'art. 32 apposite convenzioni per il cui tramite è assicurato il supporto necessario per attività di studio e di indagine finalizzate alla predisposizione dei piani provinciali e dei programmi comunali, per il concreto svolgimento di amministrazione attiva mediante la messa a disposizione di assistenza tecnico - organizzativa e di personale.
2. Le risorse finanziarie per l'attuazione delle attività previste al primo comma sono determinate dalla legge di bilancio, ai sensi dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 38
Disposizioni finali e transitorie
1. La durata in carica delle attuali Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato è confermata sino all'insediamento dei nuovi organi istituiti dalla presente legge.
2. La LR 4 maggio 1982, n. 18 è abrogata.
Titolo IV
NORME FINANZIARIE
Art. 39
Diritti di segreteria
1. Le somme riscosse dalle Commissioni provinciali e circondariale per i diritti di segreteria dovuti dalle imprese artigiane, ai sensi del decreto legge 23 dicembre 1977, n. 973 Sito esterno, convertito con modificazioni nella Legge 27 febbraio 1978, n. 49 Sito esterno, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle Camere di commercio per i diritti di segreteria e successive modifiche ed integrazioni, sono introitate nell'apposito capitolo di bilancio n. 04762 " Proventi derivanti dai diritti di segreteria per la certificazione delle imprese artigiane dovuti a norma della Legge 26 febbraio 1982, n. 51 Sito esterno", iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale per l'esercizio 1988 e per i successivi esercizi.
Art. 40
Compensi ai componenti delle Commissioni
1. Ai componenti delle Commissioni regionale, provinciali e circondariale per l'artigianato, ad eccezione dei Presidenti, dei Vicepresidenti e dei dipendenti regionali, spettano i compensi ed ogni altro emolumento previsti per le commissioni individuate al secondo comma dell'art 1 della LR 18 marzo 1985, n. 8.
2. Al Presidente e al Vicepresidente della Commissione regionale per l'artigianato e ai Presidenti e ai Vicepresidenti delle Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato spettano indennità di funzioni determinate ai sensi della LR 10 maggio 1982, n. 20 " Disciplina dei compensi e dei rimborsi a favore di organi ed enti ed aziende regionali".
3. Ai Presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali spettano i compensi stabiliti dalla legge per i componenti dei seggi elettorali delle elezioni amministrative.
Art. 41
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge:
- per quanto riguarda le spese per il finanziamento delle Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato, ivi comprese le spese per l'elezione dei rappresentanti degli imprenditori artigiani, l'Amministrazione regionale fa fronte con i finanziamenti che sono previsti nel capitolo di spesa 21707 del bilancio di previsione per l'esercizio 1988;
- per quanto riguarda le spese per il funzionamento delle attività delle Commissioni regionale, provinciali e circondariale per l'artigianato previste agli artt. 3, 3o comma, e 4, 5o comma, della presente legge, l'Amministrazione regionale farà fronte con l'istituzione di un apposito capitolo, nella parte spesa del Bilancio regionale, che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 1988;
- per quanto riguarda le spese per l'esercizio delle deleghe previste dalla presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con i finanziamenti che sono previsti sul capitolo di spesa 21708 del bilancio di previsione per l'esercizio 1988.
2. Per gli esercizi successivi al 1988 sarà la legge di bilancio annuale a stabilire l'ammontare degli stanziamenti necessari a norma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n 31, di contabilità regionale.
Art. 42
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2o, della Costituzione e 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romanga.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 4 giugno 1988

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