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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1988, n. 27

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 del 7 luglio 1988

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Ambito territoriale
Art. 3 - Determinazione del piano territoriale regionale
Art. 4 - Piano territoriale della stazione
Art. 5 - Ente di gestione
Art. 6 Comitato tecnico - scientifico
Art. 7 - Attuazione del Parco del delta del Po
Art. 8 - Promozione e coordinamento regionale
Art. 9 - Convenzioni
Art. 10 - Indennizzi
Art. 11 - Vigilanza e sanzioni
Art. 12 - Norme di salvaguardia
Art. 13 - Norme finanziarie
Art. 14 - Copertura finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione, ai sensi dell'art. 83 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, con la presente legge istituisce il Parco regionale del delta del Po al fine di garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del delta del Po ed in particolare delle zone umide di importanza internazionale, per scopi culturali, scientifici, didattici, economici e sociali.
2. La Regione Emilia - Romagna mediante apposita intesa con la Regione Veneto ed il Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, opera per la realizzazione del parco interregionale del delta del Po al fine dell'unitaria organizzazione dell'intero sistema territoriale e per valorizzarne la rilevanza di interesse nazionale ed internazionale.
3. La Regione, le Province di Ferrara e Ravenna, i Comuni e gli Enti pubblici operanti nel territorio del parco uniformano la loro azione agli obiettivi di tutela e recupero dell'ambiente naturale e di sviluppo socio - economico delle popolazioni indicati nella presente legge.
Art. 2
Ambito territoriale
1. Il territorio del parco regionale del delta del Po è costituito dalle seguenti stazioni:
a) Volano - Mesola - Goro
b) Centro storico di Comacchio
c) Valli di Comacchio
d) Pinta di S. Vitale e Piallasse di Ravenna
e) Pineta di Classe e Salina di Cervia
f) Campotto di Argenta.
2. La perimetrazione provvisoria delle stazioni di cui al primo comma, comprensiva delle zone di pre - parco, è individuata nelle sei tavole in scala 1: 25.000 allegate alla presente legge.
Art. 3
Determinazione del piano territoriale regionale
1. Il piano territoriale regionale, di cui agli artt. 23 e seguenti della LR 27 febbraio 1984, n. 6, o suo stralcio ed in particolare il piano paesistico regionale adottato in adempimento a quanto previsto dall'art. 1 bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431 Sito esterno, precisa tra l'altro le scelte e gli indirizzi programmatici al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 1.
2. In particolare il piano territoriale regionale:
a) definisce la complessità dei valori presenti nel territorio e degli obiettivi di tutela e valorizzazione e l'organizzazione del sistema territoriale in cui è inserito il Parco regionale del delta del Po, tenendo particolarmente conto dei contenuti dei piani territoriali delle stazioni di cui all'art. 4;
b) individua, all'interno dei confini della regione Emilia - Romagna, sulla base delle aree delle stazioni individuate dall'art. 2, i territori da destinare a parco interregionale recependo le intese conseguite con la Regione Veneto ed il Ministero dell'Ambiente;
c) definisce gli strumenti idonei a conseguire una unitaria organizzazione del delta del Po, tenendo conto dei contenuti dei piani territoriali delle stazioni di cui all'art. 4.
Art. 4
Piano territoriale della stazione
1. Il piano territoriale della stazione è disciplinato dagli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 38 della LR 2 aprile 1988, n. 11 fatte salve le specifiche disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. Il termine per l'adozione dei piani territoriali delle stazioni è di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Nel caso che la stazione interessi il territorio di un solo comune, l'elaborazione e l'adozione del piano territoraile della stazione sono delegate al Comune stesso.
4. L'esclusione dai vincoli per le aree urbanizzate, previste nel secondo comma dell'art. 12 della LR 2 aprile 1988, n. 11, non si applica alle previsioni del piano territoriale della stazione " Centro storico di Comacchio".
Art. 5
Ente di gestione
1. La gestione del Parco regionale del delta del Po è interesse primario della Regione Emilia - Romagna, delle Province di Ferrara e di Ravenna e dei Comuni interessati del parco.
2. L'ente di gestione del Parco regionale del delta del Po è un consorzio costituito fra le Province ed i Comuni territorialmente interessati al parco, a norma degli articoli 156 e seguenti del TU della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.
3. Per quanto concerne la costituzione, il funzionamento e l'attività dell'ente di gestione si applicano le norme degli articoli 13 e 14 della LR 2 aprile 1988, n. 11.
Art. 6
Comitato tecnico - scientifico
1. Il comitato tecnico - scientifico del Parco del delta del Po è composto da undici esperti ed è disciplinato dall'art 15 della LR 2 aprile 1988, n. 11.
Art. 7
Attuazione del Parco del delta del Po
1. Gli strumenti di attuazione del parco del delta del Po sono quelli individuati e disciplinati dalle norme del Capo IV del Titolo II della LR 2 aprile 1988, n. 11.
2. Il regolamento del Parco del delta del Po è unico per tutte le stazioni.
Art. 8
Promozione e coordinamento regionale
1. La Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione, indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 29 della LR 2 aprile 1988, n. 11.
Art. 9
Convenzioni
1. Per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni pubbliche ovvero di proprietà o in disponibilità privata l'ente di gestione del parco stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati.
2. Le convenzioni devono prevedere le forme e le modalità di utilizzazione del bene, l'organismo che ne cura la gestione nonchè gli eventuali incentivi mediante l'erogazione dei quali ci si propone di operare il mantenimento e la valorizzazione.
3. Convenzioni specifiche per la gestione di particolari attività del parco possono essere stipulate da parte dell'ente di gestione con soggetti pubblici e privati.
4. L'ente di gestione promuove la stipula di convenzioni con gli organi statali competenti al fine di pervenire a forme di collaborazione nella gestione delle aree protette di rispettiva pertinenza, specialmente per quanto riguarda il servizio di vigilanza.
Art. 10
Indennizzi
1. Per quanto concerne gli indennizzi si applicano le disposizioni dell'art. 30 della LR 2 aprile 1988, n. 11.
Art. 11
Vigilanza e sanzioni
1. L'attività di vigilanza è disciplinata dall'art. 31 della LR 2 aprile 1988, n. 11.
2. Sono previste le sanzioni di cui all'art. 32 della LR 2 aprile 1988, n. 11.
Art. 12
Norme di salvaguardia
1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste del 13 luglio 1981 (Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1981, n. 203) in applicazione della Convenzione di Ramsar sulla tutela delle zone umide, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino all'adozione del piano territoriale della stazione nell'area di cui all'art. 1 del predetto decreto è vietata qualunque attività che comporti trasformazione del territorio, fatti salvi gli interventi di cui all'art. 36 - punti: " A1) restauro scientifico", " A2) restauro e risanamento conservativo", " A3) ristrutturazione edilizia", nonchè di cui agli artt. 42 " manutenzione ordinaria" e 43 " manutenzione straordinaria" della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni. La Giunta provinciale può concedere singole deroghe al divieto di cui sopra per motivate ragioni di interesse generale e tenendo conto delle necessità di conservazione delle zone umide, della loro flora e della loro fauna, in conformità con quanto previsto dal sopracitato decreto ministeriale.
2. Sono fatte salve le concessioni edilizie e le lottizzazioni già esistenti, nonchè quelle da rilasciarsi in base a convenzioni già stipulate all'atto dell'adozione del piano.
Art. 13
Norme finanziarie
1. Alle spese di gestione, di investimento e sviluppo, ai relativi contributi nonchè al riparto dei finanziamenti regionali si applicano rispettivamente le norme degli articoli 34, 35 e 36 della LR 2 aprile 1988, n. 11.
Art. 14
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti complessivamente a L.6.300.000.000 nel triennio 1988- 1990, di cui L.4.100.000.000 a carico dell'esercizio 1988, si fa fronte per L.3.800.000.000 nel triennio 1988- 1990, di cui L.2.600.000.000 a carico dell'esercizio 1988, con i fondi allocati, nell'ambito del Bilancio pluriennale 1988- 1990, al Cap. 38055 della parte spesa del Bilancio medesimo e per L.2.500.000.000 nel triennio 1988- 1990 di cui L.1.500.000.000 a carico dell'esercizio 1988, con i fondi allocati nell'ambito del Fondo globale di cui al Cap. 86500, secondo l'esatta destinazione di cui alla voce n. 11 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del Bilancio per l'esercizio 1988.
2. In sede di approvazione della legge di assestamento di Bilancio per l'esercizio 1988 si provvederà all'istituzione o alla modifica dei capitoli di spesa, a norma della presente legge, ed alle conseguenti variazioni di Bilancio.
3. Per gli esercizi successivi al 1988, al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvederà con specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 2 luglio 1988

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