Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 21/12/2018 | ||
2. | 18/07/2017 | ||
3. | 23/12/2016 | ||
4. | 29/07/2016 | ||
5. | 30/07/2015 | ||
6. | 24/05/2013 | ||
7. | 29/06/1999 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 10/11/1998
LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 30
COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
Art. 9
Funzioni in campo informativo a scala regionale
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) definizione, con il concorso degli Enti locali interessati, delle basi informative fondamentali, e sviluppo delle azioni di sperimentazione e di coordinamento tecnico-metodologico ad esse connesse;
b) elaborazione delle informazioni e dei dati finalizzati necessari alla programmazione regionale, alle verifiche di conformità dell'esercizio delle funzioni delegate agli indirizzi regionali, ai servizi specialistici istituiti a livello regionale;
c) formazione delle basi di dati o delle elaborazioni necessarie per le finalità informative del livello statale e comunitario;
d) promozione della realizzazione delle strutture del SIR a livello infraregionale, comunale ed intercomunale;
e) promozione delle iniziative di selezione, formazione ed aggiornamento del personale da destinare al SIR.
Note del Redattore:
Vedi ora il D. Lgs 6 marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini ".
Vedi ora il D. Lgs 6 marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini ".
Vedi ora l'art. 5 comma 2 del nuovo Statuto.