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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 34

DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 29 agosto 1988

Art. 11
Definizione e caratteristiche
1. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili composti ciascuno da uno o più locali, arredati e dotati di servizi igienici e cucine autonome, gestiti unitariamente, in forma imprenditoriale, per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.
2. Nella gestione di case e appartamenti per vacanza devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:
a) fornire di energia elettrica, acqua, gas, e, nel periodo invernale, riscaldamento;
b) ricevimento e recapito ospiti ubicato non necessariamente nel comune dove hanno sede gli immobili, ma anche in comuni limitrofi;
c) manutenzione in condizioni di efficienza degli impianti tecnologici.
3. Le unità abitative da affittare per uso turistico devono disporre di una superficie minima utile complessiva di mq 28 e garantire un rapporto non inferiore a mq 8 per ogni posto letto. Tali unità abitative devono possedere inoltre i requisiti igienico - sanitari previsti dai regolamenti comunali per l'edilizia residenziale. Gli arredi e le suppellettili in dotazione alle singole unità abitative debbono essere in buono stato di conservazione dal punto di vista funzionale ed igienico.
4. Ai fini della presente legge si considera gestione in forma imprenditoriale quella che viene esercitata da chi ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di cinque o più case o appartamenti e li concede in affitto con le modalità e nei limiti di cui al primo comma. Si considera altresì gestione in forma imprenditoriale anche quella esercitata su un numero inferiore di case o appartamenti qualora venga svolto almeno uno dei seguenti servizi o attività:
a) servizio di pulizia e cambio biancheria;
b) promozione e propaganda.

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