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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 34

DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 29 agosto 1988

Art. 12
Adempimenti amministrativi
1. La gestione di case e appartamenti per vacanze, secondo le modalità e nei limiti di cui all'art. 11, è subordinata al rilascio di preventiva autorizzazione da parte del Comune nel quale sono ubicati gli immobili da affittare.
2. L'imprenditore deve comunicare al Sindaco le variazioni intervenute al numero delle case o appartamenti soggetti ad autorizzazione. In tal caso la variazione si intende autorizzata ove non intervenga provvedimento di diniego entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
3. Ove l'ampliamento riguardi unità abitative già denunciate ai sensi dell'art. 14 della presente legge, l'imprenditore è unicamente tenuto a dichiarare, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che le unità medesime sono conformi ai requisiti previsti dalla legge.
4. L'autorizzazione viene rilasciata previa comunicazione al Prefetto con le modalità e nei limiti di cui all'art. 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno " Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382 Sito esterno".
5. Chiunque gestisca in forma imprenditoriale case e appartamenti per vacanze senza la prescritta autorizzazione comunale è punito con la sanzione amministrativa da Lire 500.000 a Lire 3.000.000. Alla stessa sanzione è soggetto chi affitti per uso turistico unità abitative non indicate nella licenza di esercizio.

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