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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 34

DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 29 agosto 1988

Art. 14
Appartamenti ammobiliati per uso turistico
1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio dell'attività di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione, per brevi periodi, a forestiri, case e appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, senza però la fornitura dei servizi essenziali di cui all'art. 9 e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 11.
2. Coloro che intendono dare alloggi a forestieri in appartamenti o case site in località dichiarate stazione di cura, soggiorno e turismo a sensi della LR 20 gennaio 1986, n. 2 e successive modifiche e integrazioni, sono tuttavia tenuti a darne comunicazione al Comune a sensi del RD 24 novembre 1938, n. 1926 convertito nella Legg 2 giugno 1939, n. 739 " Imposta di soggiorno". Tale comunicazione va inviata al Comune, di norma, entro il 31 marzo nelle località a turismo estivo, entro il 31 ottobre nelle località a turismo invernale ed entro il 31 gennaio nelle restanti località. In ogni caso tale comunicazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima della data di inizio della prima locazione.
3. Il Sindaco del Comune stabilisce le modalità di presentazione delle predette comunicazioni.
4. Le violazioni alle disposizioni di cui al secondo comma sono punite con le sanzioni amministrative da Lire 250.000 a Lire 1.500.000.

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