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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 34

DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 29 agosto 1988

Art. 17
Sospensione e revoca delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni previste nella presente legge possono essere revocate dal Comune qualora venga meno uno dei requisiti in base ai quali queste sono state rilascite.
2. Le autorizzazioni possono essere sospese per un periodo da cinque a trenta giorni, fatte salve le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, quando non siano rispettate, in tutto o in parte, le condizioni previste nelle autorizzazioni o vengono accertate gravi irregolarità nella conduzione o nei casi previsti dal TU delle leggi di PS approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773.
3. In caso di recidiva o nei casi previsti dal citato TU delle leggi di PS le autorizzazioni possono essere revocate.
4. Il titolare o il gestore delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, che intenda procedere all'interruzione temporanea dell'attività, deve darne preventiva comunicazione al Comune.
5. Il periodo di interruzione temporanea dell'attività non può essere superiore ai sei mesi, prorogabili per altri sei per gravi motivi. Trascorso tale termine l'autorizzazione viene revocata.
6. Chiunque interrompa l'attività senza averne dato preventiva comunicazione al Comune, salvo i casi di forza maggiore, è punito con la sanzione amministrativa da Lire 50.000 a Lire 300.000.

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