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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 34

DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 29 agosto 1988

Art. 19
Funzioni di controllo
1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di controllo sull'esercizio delle attività previste dalla presente legge sono esercitate dal Comune.
2. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle sanzioni pecuniarie dalla presente legge sono delegate ai Comuni, ad eccezione di quelle concernenti la violazione delle norme sui prezzi che sono delegate alle Province e al Circondario di Rimini. Le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative sono introitate dai Comuni o, limitatamente alle sanzioni per la violazione delle norme sui prezzi, dalle Province. Nel caso di sanzioni per violazione di norme sui prezzi applicate dal Circondatio di Rimini, tali somme sono introitate dalla Regione e successivamente trasferite al Circondario di Rimini.

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