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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 34

DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 29 agosto 1988

Art. 3
Requisiti tecnici ed igienico - sanitari
1. La superficie minama delle camere a uno o più letti, l'altezza minima dei locali, la dotazione dei servizi igienici e l'accessibilità per i portatori di handicap delle case per ferie devono essere previste dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
2. In caso di mancata previsione in detti regolamenti, si applicano le norme previste per gli esercizi, alberghieri di cui al RD 24 maggio 1925, n. 1102 " Approvazione del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi" e successive modifiche e integrazioni.
3. Nelle case per ferie devono essere garantiti anche il servizio telefonico ed adeguati spazi per il soggiorno.

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