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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 34

DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 29 agosto 1988

Art. 4
Adempimenti amministrativi
1. L'apertura e la gestione di una casa per ferie sono suborfinate al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
2. L'autorizzazione che viene rilasciata previa comunicazione al Prefetto ai sensi dell'articolo 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno " Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382 Sito esterno", deve indicare il nome del titolare e dell'eventuale gestore, la ricettività consentita e i soggetti che possono utilizzare la struttura.
3. L'autorizzazione all'esercizio delle case per ferie può comprendere anche quella per la somministrazione di cibi e bevande limitatamente ai soggetti di cui all'art. 2.
4. Chiunque apra o gestisca una casa per ferie senza autorizzazione o dia ospitalità a persone appartenenti a categorie diverse da quelle indicate al primo e secondo comma dell'art. 2, è punito con la sanzione amministrativa da Lire 500.000 a Lire 3.000.000.

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