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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 34

DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 29 agosto 1988

Art. 6
Adempimenti
1. L'apertura e la gestione di un ostello per la gioventù sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune.
2. L'autorizzazione, che viene rilasciata previa comunicazione al Prefetto a sensi dell'art. 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, deve indicare il nome del titolare e del gestore, l' ubicazione del complesso e la ricettività consentita.
3. L'autorizzazione può comprendere anche quella per la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate.
4. Gli enti e le associazioni di cui al secondo comma dell'art. 5 possono utilizzare occasionalmente come ostelli per la gioventù, per periodi non superiori a trenta giorni e in coincidenza con manifestazioni, raduni o altre iniziative simili, immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva, previo nulla osta del Comune. Tale nulla osta è concesso limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accettato le finalità sociali dell'iniziativa e l'esistenza di sufficienti requisiti igienico - sanitari e di sicurezza in relazione al numero dei potenziali utenti.
5. Chiunque gestisca un ostello della gioventù senza la prescritta autorizzazione o dia alloggio a persone diverse da quelle indicate al primo comma dell'art. 5 è punito con la sanzione amministrativa da Lire 500.000 a Lire 3.000.000. Alla stessa sanzione è sottoposto chi utilizza occasionalmente immobili come ostelli per la gioventù senza il prescritto nulla osta comunale.

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