Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 30/10/2013 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 29/08/1988
LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 35
TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 29 agosto 1988
Art. 11
Alveari rustici o villici
1. E' fatto obbligo ai detentori di alveari rustici o villici di trasformarli in alveari razionali entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.