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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato12/07/2023
2. Testo Coordinato13/04/2023
3. Testo Coordinato03/08/2022
4. Testo Coordinato20/05/2021
5. Testo Coordinato29/12/2020
6. Testo Coordinato21/12/2017
7. Testo Coordinato23/06/2017
8. Testo Coordinato16/07/2015
9. Testo Coordinato20/12/2013
10. Testo Originale30/07/2013

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/08/1988

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 35

TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 13
Zone di rispetto
1. La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'apicoltura, può costituire, su richiesta anche di un solo allevatore di api regine iscritto all'albo di cui all'art. 12, zone di rispetto intorno agli allevamenti, ferma restando l'applicazione in esse del vigente regime dei controlli igienico-sanitari.
2. Dal momento della costituzione della zona di rispetto è vietato a terzi introdurre api od aumentare il numero degli alveari esistenti.

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