Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 12/07/2023 | ||
2. | 13/04/2023 | ||
3. | 03/08/2022 | ||
4. | 20/05/2021 | ||
5. | 29/12/2020 | ||
6. | 21/12/2017 | ||
7. | 23/06/2017 | ||
8. | 16/07/2015 | ||
9. | 20/12/2013 | ||
10. | 30/07/2013 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 29/08/1988
LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 35
TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 13
Zone di rispetto
1. La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'apicoltura, può costituire, su richiesta anche di un solo allevatore di api regine iscritto all'albo di cui all'art. 12, zone di rispetto intorno agli allevamenti, ferma restando l'applicazione in esse del vigente regime dei controlli igienico-sanitari.
2. Dal momento della costituzione della zona di rispetto è vietato a terzi introdurre api od aumentare il numero degli alveari esistenti.