Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/09/2011
2. Testo Originale19/02/2008

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/08/1988

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 35

TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si considera:
a) "apicoltore" chiunque detiene alveari;
b) "produttore apistico" l'apicoltore che esercita la attività apistica ai fini economici e ricava almeno il 30% del reddito direttamente dall'allevamento delle api.
2. Si definisce inoltre:
a) "arnia" il contenitore per api, che può essere "razionale" se a favi mobili, "rustica" o "villica" se a favi fissi;
b) "alveare" l'arnia contenente una famiglia di api;
c) "apiario" un insieme unitario di alveari.

Espandi Indice