Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 16/12/1985 | ||
2. | 30/08/1979 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 18/07/2017
LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 35
TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA
Art. 11
Alveari rustici o villici
1. È fatto obbligo ai detentori di alveari rustici o villici di trasformarli in alveari razionali entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.