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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1988, n. 36

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 dell' 8 settembre 1988

Art. 10
Salvaguardia
1. Alle prescrizioni del Piano territoriale regionale e dei Progetti territoriali operativi, nei casi previsti dalla legge, può essere applicato, dalmomento della loro adozione, il regime di salvaguardia obbligatorio. Lo stesso regime si applica alla relativa variante.

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