LEGGE REGIONALE 5 settembre 1988, n. 36
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 dell' 8 settembre 1988
Art. 10
Salvaguardia
1. Alle prescrizioni del Piano territoriale regionale e dei Progetti territoriali operativi, nei casi previsti dalla legge, può essere applicato, dalmomento della loro adozione, il regime di salvaguardia obbligatorio. Lo stesso regime si applica alla relativa variante.