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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1988, n. 36

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 dell' 8 settembre 1988

Art. 13
Approvazione del Piano infraregionale
1. Il Piano infraregionale è adottato dai Consigli degli enti competenti.
2. Il piano adottato è depositato presso la sede dell'ente per la libera consultazione, ed è altresì trasmesso in copia ai Comuni interessati e alla Giunta regionale.
3. Del deposito è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso gli enti pubblici nonchè le associazioni costituite per la tuttela di interessi diffusi possono far pervenire all'ente che ha adottato il piano osservazioni e proposte.
5. Gli enti adottanti deducono sulle osservazioni presentate e inviano il piano alla Giunta regionale per l'approvazione.
6. La Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento del piano, sentita la competent Commissione consiliare, verifica la conformità del piano al Piano territoriale regionale ovvero ad eventuali Progetti territoriali operativi approvati, lo approva anche apportando d' ufficio le modifiche necessarie a renderlo coerente con i suddetti strumenti alla programmazione; il Piano territoriale regionale ne costituisce parte integrante.
7. La Giunta regionale può altresì approvare il piano non conforme al Piano territoriale regionale, o agli eventuali Progetti territoriali operativi, subordinando l'efficacia alla approvazione delle opportune varianti ai suddetti strumenti secondo le modalità disposte dall'art. 6.
8. Il piano è depositato presso la sede dell'ente adottante e comunicato ai Comuni interessati.
9. Del deposito è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il piano diviene efficace dalla data di pubblicazione di tale avviso. 10 Le proposte di variante al Piano infraregionale sono adottate dai Consigli degli enti competenti, e approvate dalla Giunta regionale, secondo le modalità disposte dal presente articolo.

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