LEGGE REGIONALE 5 settembre 1988, n. 36
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 dell' 8 settembre 1988
Art. 15
Disposizioni transitorie
1. Le procedure del progetto di Piano paesistico, deliberato dalla Giunta regionale con atto n. 6522 del 29 dicembre 1986, nonche dei piani di settore, già attivate sulla base degli articoli 4 e 5 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche sono ultimate secondo le disposizioni stabilite dagli stessi articoli. Tali atti procedimentali avviati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge producono, pertanto, pienamente i propri effetti. Il Piano territoriale regionale e la sua attuazione garantiscono la coerenza dei Piani sopraindicati.