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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1988, n. 36

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 dell' 8 settembre 1988

Art. 4
Piani di settore
1. Al fine di analizzare le situazioni e le tendenze di uno o più settori ovvero di sistemi funzionali, individuare scenari - obiettivi, progettare schemi di azioni strategiche e schemi di allestimento e perfezionamento di sistemi informativi, la Regione può dotarsi di Piani di settore.
2. I Piani di settore sono predisposti dalla Giunta regionale con il concorso delle Province, del Circondario di Rimini, delle Comunità montane e delle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e di Cesena, di norma mediante parere su uno schema di piano preventivamente disposto dalla Giunta regionale, ovvero, se ritenuto necessario con provvedimento del Consiglio regionale, mediante la predisposizione di Piani infraregionali di settore.
3. I Piani di settore sono approvati con le modalità previste dall'art. 3; essi sono attuati per mezzo dei programmi e progetti di cui al secondo comma dell'art. 3 ovvero attraverso integrazioni e modifiche al Programma regionale di sviluppo.
4. Il Piano di settore che assume determinazioni di specifica rilevanza territoriale non previste o non compatibili con le determinazioni del Piano territoriale regionale è adottato come proposta di variante al Piano territoriale regionale stesso secondo le procedure previste dalla presente legge.

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