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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1988, n. 36

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 dell' 8 settembre 1988

Art. 5
Piano territoriale regionale - Contenuto
1. Il Piano territoriale regionale perseguie le finalità indicate dall'art. 3, sesto comma, della LR 27 febbraio 1984, n. 6 e dalla presente legge con particolare riguardo all'esigenza di conseguire i seguenti obiettivi:
a) l'individuazione dei caratteri distintivi e delle tendenze evolutive del paesaggio nonchè delle componenti biotiche ed abiotiche e dei caratteri funzionali dei sistemi ambientali al fine di salvaguardare e valorizzare le risorse naturali e culturali;
b) la definizione di sistemi regionali di servizi per lo sviluppo economico, sociale e culturale, indicando le condizioni per rafforzare effetti di complementarietà ed interdipendenza al fine di garantire una efficace distribuzione nel territorio di pesi insediativi delle diverse attività e della popolazione;
c) la realizzazione di un assetto efficiente del sistema dei trasporti, delle sue articolazioni modali e delle connessioni tra la rete nazionale, quella regionale e i sistemi urbani di trasporto;
d) la tutela dei beni storico - artistici ed ambientali, la salvaguardia delle risorse primarie, la difesa del suolo, lo sviluppo della prevenzione e della difesa dall'inquinamento e la prevenzione del rischio sismico.
2. La Regione, con il Piano territoriale regionale, individua obiettivi e prestazioni da assegnare ai Piani infraregionali nonchè in coordinamento con le Province, il Circondario di Rimini, le Comunità montane, le Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e di Cesena, i Comuni e gli altri enti e soggetti interessati, i Progetti territoriali operativi di cui all'art. 7.
3. Il Piano territoriale regionale nel dettare la disciplina delle azioni di trasformazione del territorio:
a) individua standards vocazionali e prestazionali in relazione alle diverse zone del territorio;
b) definisce le tipologie di intervento consentite, mettendone in evidenza gli effetti ambientali e socioeconomici. A tal fine stabilisce eventuali prescrizioni che, comportando vincoli di carattere generale o particolare espressi attraverso una rappresentazione grafica atta ad individuare i territori interessati da tali vincoli, sono immediatamente precettive e prevalgono sulle diverse destinazioni d' uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati, che, a tali fini, devono essere adeguati dai Comuni;
c) fornisce criteri e indirizzi per la formazione e l'adeguamento degli strumenti di pianificazione vigenti, individua altresì gli ambiti entro i quali assicurare forme di coordinamento degli strumenti urbanistici, indicando le modalità relative.
4. Il Piano territoriale regionale è definito nel rispetto delle linee fondamentali di assetto territoriale previste dall'art. 81, primo comma, lettera a), del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e costituisce riferimento regionale per le verifiche di conformità e ai fini dell'intesa con lo Stato, ai sensi del secondo comma dall'art. 81 del medesimo decreto per le opere da eseguirsi da Amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale.

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