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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1988, n. 36

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 dell' 8 settembre 1988

Art. 7
Progetti territoriali operativi
1. I Progetti territoriali operativi (PTO) sono strumenti di specificazione, di attuazione del Piano territoriale regionale per gli interventi complessi e di rilievo programmatico regionale che richiedono, al fine di una loro organica e ordinata attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata della Regione, degli Enti locali, di altri soggetti pubblici o privati ovvero di Amministrazioni statali.
2. La Giunta regionale promuove la conclusione fra i soggetti interessati di un accordo per l'attuazione del Progetto territoriale operativo.
3. Gli interventi la cui attivazione è affidata ad un progetto territoriale operativo sono individuati dal Piano territoriale regionale. Ulteriori interventi, non compresi nel Piano territoriale regionale, da attuare mediante Progetti territoriali operativi sono individuati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta quando si renda necessario in relazione a sopravvenute esigenze non considerate dal Piano territoriale regionale o connesse a iniziative proposte dagli enti interessati.

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