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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1988, n. 36

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 dell' 8 settembre 1988

Art. 8
Progetti territoriali operativi - Contenuto
1. I Progetti territoriali operativi specificano gli interventi e le azioni da compiere negli ambiti previsti. In essi sono in particolare individuati:
a) i lavori e le opere da realizzare ed i relativi progetti di massima;
b) le previsioni e le prescrizioni che, comportando vincoli di carattere generale o particolare espressi attraverso una rappresentazione grafica atta ad individuare le aree interessate da tali vincoli, producono gli stessi effetti previsti dalla lettera b) terzo comma, dell'art. 5;
c) la valutazione dei costi e dei tempi di realizzazione degli interventi, l'analisi economico - finanziaria e gestionale del progetto, l'individuazione dei soggetti attuatori, la specificazione delle modalità di attuazione e degli strumenti operativi e finanziari;
d) una disciplina che realizzi il coordinamento delle azioni per l'attuazione del Progetto territoriale operativo sulla base dell'accordo approvato dai soggetti partecipanti.
2. I Progetti territoriali operativi delimitano i propri ambiti di operatività diretta e di influenza indiretta e contengono inoltre la valutazione dell'impatto sugli elementi ambientali, paesaggistici, sociali ed economici che la realizzazione degli interventi previsti comporta.

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