LEGGE REGIONALE 5 settembre 1988, n. 36
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 dell' 8 settembre 1988
Art. 9
Progetto territoriale operativo - Approvazione
1. Il Progetto territoriale operativo è adottato dalla Giunta regionale sentiti i soggetti interessati, ovvero conseguite le necessarie intese.
2. Per l'approvazione del Progetto territoriale operatio si osservano le procedure indicate nell'art. 6 relative all'approvazione del Paino territoriale regionale e delle sue varianti.