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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1988, n. 39

Attuazione del programma integrato mediterraneo per la Regione Emilia - Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 dell' 8 settembre 1988

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Con la presente legge il " Programma Integrato Mediterraneo per la Regione Emilia - Romagna", di seguito PIM, approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con decisione del 19 maggio 1988 (88/ 341/ CEE), di cui al Reg. (CEE) n. 2088/ 85, viene posto in attuazione.
2. Esso è composto da sottoprogrammi e misure.
3. Ogni misura si specifica in progetti od azioni.
Art. 2
1. I progetti e le azioni previsti dal PIM costituiscono programmi regionali che la Regione realizzerà tramite i servizi competenti o gli Enti regionali, avvalendosi anche della collaborazione delle Province e delle Comunità montane.
Art. 3
1. Nel rispetto delle disposizioni del contratto di programma sottoscritto il 30 maggio 1988 dai rappresentanti della Commissione delle Comunità Europee, del Governo della Repubblica Italiana e della Regione Emilia - Romagna, la Regione adotta, quale autorità responsabile dell'attuazione del PIM i provvedimenti utili alla sua realizzazione.
2. Le misure del sottoprogramma " Turismo", di cui all'allegato A, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, del sottoprogramma " Industria, artigianato e servizi" nn. 1, 4, 7, i cui progetti sono già individuati quanto al beneficiario, alle opere, alla localizzazione, sono da considerarsi approvate come programma regionale, anche in deroga alle disposizioni vigenti. La Giunta regionale provvederà agli adempimenti successivi compresa la definizione delle modalità di pagamento.
3. Per le misure del sottoprogramma " Agricoltura" nn. 2, 3, 5, 6, 9, 11, del sottoprogramma " Turismo" n. 7, del sottoprogramma " Industria, artigianato e servizi" nn. 2, 3, 6, i cui progetti o azioni di intervento sono da individuare, il Consiglio regionale fissa i criteri di formazione del rispettivo programma regionale, compreso il termine di scadenza della presentazione delle domande. L'approvazione successiva del programma stabilirà inoltre le modalità di liquidazione dei contributi, anche in deroga alle vigenti disposizioni.
Art. 4
1. E' istituito, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della LR 18 agosto 1984, n. 44 il seguente servizio della Giunta regionale, con gli ambiti di competenza sottospecificati:
- Servizio per i " Programmi integrati mediterranei". Compete a detto Servizio coordinare l'attività delle strutture organizzative della Regione interessate all'attuazione delle misure PIM, curare i rapporti con gli altrei Enti interessati al fine di assicurare la realizzazione dei PIM, provvedere in particolare alla valutazione sull'impatto economico - sociale ed ambientale delle singole misure e sottoprogrammi, al relativo monitoraggio della gestione e dell'avanzamento; assicurare altresì, quale strumento operativo, lo svolgimento dei compiti propri al funzionamento del Comitato amministrativo previsto dal contratto di programma.
Art. 5
1. Per la partecipazione alle sedute del Comitato amministrativo e del Segretario previsti dal contratto di programma spetta ai componenti di nomina regionale dei predetti organismi, ivi compresi i collaboratori del ruolo regionale, il gettone di presenza nella misura fissata in conformità alla vigente disciplina in materia.
2. Il Segretariato è composto dai responsabili dei sottoprogrammi e dai responsabili delle misure dei sottoprogramma " Attuazione".
Art. 6
1.
Il primo comma dell'art. 14 della LR 6 luglio 1984, n. 38 è sostituito dal seguente comma:
" I contributi della presente legge possono essere cumulabili con contributi di altre leggi regionali e statali, nonchè con contributi CEE fino alla copertura delle quote massime indicate agli artt. 8 e 16 ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 5 settembre 1988

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