Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 01/08/2017 | ||
2. | 29/12/2015 | ||
3. | 27/06/2014 | ||
4. | 27/06/2014 | ||
5. | 27/07/2005 | ||
6. | 29/02/2000 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 25/08/1994
LEGGE REGIONALE 23 novembre 1988, n. 47
NORME PER LE MINORANZE NOMADI IN EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5
Aree di transito
1. Le aree di transito vengono realizzate dai Comuni capoluogo di provincia, dal Comune di Rimini e dagli altri Comuni, singoli o associati, interessati.
2. Tali aree, costituite da un massimo di 10 piazzole, devono essere dotate dei servizi tecnologici essenziali e devono essere classifiate come " zona per attrezzature speciali di uso pubblico " (Zona F di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444).
3. La permanenza nell'area di transito non deve superare le 48 ore ad eccezione dei casi di ricovero ospedaliero di uno dei membri della famiglia o per ragioni accertate di forza maggiore.