Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato01/08/2017
2. Testo Coordinato29/12/2015
3. Testo Coordinato27/06/2014
4. Testo Coordinato27/06/2014
5. Testo Coordinato27/07/2005
6. Testo Originale29/02/2000

Data di pubblicazione della legge modificante : 25/08/1994

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1988, n. 47

NORME PER LE MINORANZE NOMADI IN EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

- L.R. 6 settembre 1993, n. 34

- L.R. 22 agosto 1994, n. 37

Art. 5
Aree di transito
1. Le aree di transito vengono realizzate dai Comuni capoluogo di provincia, dal Comune di Rimini e dagli altri Comuni, singoli o associati, interessati.
2. Tali aree, costituite da un massimo di 10 piazzole, devono essere dotate dei servizi tecnologici essenziali e devono essere classifiate come " zona per attrezzature speciali di uso pubblico " (Zona F di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444).
3. La permanenza nell'area di transito non deve superare le 48 ore ad eccezione dei casi di ricovero ospedaliero di uno dei membri della famiglia o per ragioni accertate di forza maggiore.

Espandi Indice