LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 50
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N. 12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 6 dicembre 1988
Art. 14
2.
Il terzo comma dell'art. 15 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione l'ente gestore è tenuto a dare comunicazione al Comune della presunta data di rilascio non appena nota e comunque non oltre dieci giorni dalla data di effettiva disponibilità. Tale comunicazione deve essere corredata da una relazione sullo stato di conservazione e manutenzione degli alloggi da assegnare. Trascorsi novanta giorni dalla data di comunicazione della disponibilità degli alloggi il Comune, in caso di mancata assegnazione dovuta a causa diversa dalla inabilità dell'alloggio, debitamente documentata, versa all'ente gestore il corrispettivo delle quote di gestione e di amministrazione di cui al secondo comma dell'art. 25 della Legge 8 agosto 1977, n. 513 . ".